F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DELL’A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008
2. RICORSO DELL’A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)
Con delibera del 30.6.2007 di cui al Com. Uff. n. 118 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania confermava la decisione assunta dal Giudice Sportivo che infliggeva alla compagine campana la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2007, con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse oltre l’ammenda di Euro 1.000,00. La sanzione traeva origine da disordini verificatisi a fine gara accertati dal Commissario di Campo allorquando “un sostenitore della società Resina 1998, indebitamente entrava in campo e rivolgeva gesti e parolacce irriguardose ai tesserati e sostenitori della squadra avversaria, generando in tal guisa una rissa generale, sedata successivamente grazie al provvido intervento delle FF.OO.” Con successivo atto del 7.7.2007 la società Resina 1998 interponeva rituale e tempestivo appello a questa Corte avverso l’epigrafata decisione, sostenendo che la pronuncia impugnata sarebbe ingiusta e priva di fondamento giuridico perché avrebbe applicato alla società la grave sanzione della squalifica del campo per il comportamento di un tifoso che solo presuntivamente si ritenne essere sostenitore della società. Il ricorso è inammissibile. Con il gravame in questione la società Resina 1998 non prospetta, infatti, alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ma in modo generico e senza addurre elementi specifici in contrasto con la decisione impugnata, ne censura il merito, chiedendo una nuova valutazione dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, vaglio non consentito quando la Corte è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Resina 1998 di Ercolano (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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