F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. SANITA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATORE MILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLA A.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. SANITA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATORE MILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLA A.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007) Con lettera raccomandata spedita il 23.07.2007 la società A.S.D. Sanità preannunciava l’intenzione di impugnare la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007 e notificata mezzo raccomandata a/r l’11.7.2007. La decisione appellata traeva origine da un esposto formulato dal Presidente della società S.S.R. Cavalleggeri all’indirizzo del Presidente del Comitato Campano, con il quale si lamentava l’irregolare utilizzazione del calciatore Milo Mario in una serie di gare del Campionato di Seconda Categoria a favore della società odierna reclamante, nonostante lo stesso atleta fosse gravato da squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva. L’Organo di vertice Regionale, esperiti i dovuti accertamenti, formalizzava le contestazioni disciplinari con atto del 7.5.2007 all’esito del quale la competente Commissione Disciplinare, infliggeva, ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S., al Presidente dell’A.S.D. Sanità, sig. Marino Giovanni, la sanzione dell’inibizione per mesi 6; alla società A.S.D. Sanità la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 750,00 ed al calciatore Milo Mario la squalifica per 5 giornate di gara. L’appello è inammissibile. La Corte osserva che al preannuncio di reclamo, peraltro irritualmente trasmesso (raccomandata e non telefax o telegramma come tassativamente previsto dall’art. 34 comma 7 C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 38 comma 7 C.G.S.) non ha fatto seguito il tempestivo invio dei motivi di appello ex art. 33 comma 2 lett. a) previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S.) con la conseguenza di precludere irrimediabilmente a questo Giudice ogni valutazione di merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività dell’invio dei motivi, il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sanità di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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