F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2008 AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL’ESCLUSIONE DALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE 2007/2008 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2007 AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2007 AL CALCIATORE PENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDI SEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL 13.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2008 AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL’ESCLUSIONE DALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE 2007/2008 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2007 AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2007 AL CALCIATORE PENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDI SEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL 13.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.2007) La società A.S.D. Acireale Calcio proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia Com.Uff. n. 58 del 28.6.2007, in merito alla gara di Coppa Italia Acireale – Nuova Aquila Grammichele del 13.5.2007. Dall’istruttoria camerale, dalle memorie prodotte dalla ricorrente ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall’ex Presidente pro-tempore Dott. Santo Massimino, questa Corte pur ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati, non può esimersi dal valutare il buon comportamento procedimentale della società ricorrente ed in particolare del suo ex Presidente che da un lato ha espressamente ammesso la responsabilità della propria tifoseria per i fatti accaduti durante la gara del 13.5.2007, dall’altro ha voluto chiarire che lo stesso si è attivato in tutti i modi per limitare e circoscrivere azioni, intemperanze ed eventuali danni determinati dalla propria fazione. Lo stesso Presidente, in questa sede, ha comunque deplorato l’atteggiamento tenuto dalla propria tifoseria, seppur ritenendo che quest’ultima sia stata reiteratamente provocata dalla contrapposta tifoseria. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e, per l’effetto: - riduce a tutto il 15.12.2007 l’inibizione inflitta al signor Santo Massimino; - riduce a 2 giornate di gara, la squalifica del campo di giuoco inflitta alla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse. Conferma nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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