F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 2. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVA FILADELFIA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 2. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVA FILADELFIA Con ricorso pervenuto il 26 giugno 2007, l’A.S.D. Nuova Filadelfia, nella persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, Tommaso Mancari, adiva la Corte Federale perché pronunciasse l’annullamento della decisione della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Calabria – L.N.D. ritenuta viziata “per violazione dei principi generali inderogabili consistenti nel mancato esercizio della difesa e del contraddittorio” e perché “l’istruttoria è segnata da gravi irregolarità in violazione dell’art. 27, comma 4, del Codice di giustizia sportiva”. Antecedentemente al presente ricorso, il presidente dell’A.S.D. Nuova Filadelfia, con atto del 10.05.2007 aveva preannunciato ricorso avverso la medesima delibera della Commissione disciplinare con reclamo inoltrato alla Commissione d’Appello Federale, mediante telefax ed alle parti a mezzo raccomandata a.r.. La C.A.F. con decisione adottata con Comunicato Ufficiale n. 56/C del 30.5.2007, dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia in quanto la stessa pur avvalendosi del telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., non utilizzava lo stesso mezzo (ovvero il telegramma unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti. La ricorrente A.S.D. Nuova Filadelfia si rivolgeva alla Corte Federale ai sensi dell’art. 22, comma 3 del C.G.S. (previgente) che facoltizza ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. ad investire la Corte Federale “in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale”. Orbene, nel caso di specie non si versa nell’ipotesi di cui alla disposizione invocata dalla ricorrente in quanto l’Ordinamento federale offre altri strumenti di garanzia, del resto percorsi dalla società ricorrente la quale pretenderebbe, nell’occasione, ritenendosi ingiustamente colpita, di investire la Corte di un giudizio di merito in terza istanza. Di qui l’inammissibilità del presente ricorso. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it