F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58/CGF DEL 13 DICEMBRE 2007 2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GIULIANO MILESI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE E RICORSO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, E ART. 33, COMMA 4 LETT b), DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA AL SIGNOR GIULIANO MILESI (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell’ 8.10.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 58/CGF DEL 13 DICEMBRE 2007
2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GIULIANO MILESI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE E RICORSO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, E ART. 33, COMMA 4 LETT b), DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA AL SIGNOR GIULIANO MILESI
(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell’ 8.10.2007).
Con distinti gravami il Procuratore Federale ed il Sig. Giuliano Milesi, presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, proponevano rituale ricorso avverso la sanzione della inibizione per mesi 10 inflitta al Sig. Milesi a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 7 Agosto 2007 (delibera della C.D.N. pubblicata sul C.U. n.10/D del 08/10/2007). E’ doveroso premettere che l’Ufficio Indagini, richiestone dal Procuratore Federale, aveva svolto accertamenti, su esposto denuncia di società appartenenti al C.R. Lombardia e di due tesserati, circa irregolarità nella gestione amministrativa – contabile del C.R.; nella fase di indagini l’Ufficio inquirente aveva acquisito una relazione, attinente allo stesso tema, degli Ispettori della L.N.D.. All’esito degli accertamenti il Procuratore Federale aveva deferito il Presidente del C.R. Lombardia Sig. Giuliano Milesi con gli addebiti di colpa esplicitati nell’atto di deferimento. La Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità disciplinare del deferito, gli infliggeva la sanzione di mesi 10 di inibizione. Con i motivi scritti il Procuratore Federale deduceva l’erronea determinazione della sanzione inflitta in relazione alla gravità dei fatti accertati, evidenziando la opacità e mancanza di trasparenza del comportamento del Presidente Milesi nello svolgimento del suo incarico istituzionale, concludendo affinché, in parziale riforma della decisione impugnata, venisse infitta al Milesi la sanzione disciplinare dell’inibizione di anni 3 già invocata nel giudizio di prime cure. Il Sig. Giuliano Milesi – nel suo ricorso – richiedeva, preliminarmente, l’acquisizione di documentazione al fine di dar prova della mancanza di una sua responsabilità personale deducendo, nel merito: a) quanto all’addebito relativo all’Hotel Desenzano, di non avere ottemperato al disposto di cui all’art. 8, all. A, del Regolamento Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), che imponeva la preliminare richiesta di tre preventivi, in quanto i prezzi erano congelati dall’ottobre 2001; b) quanto all’addebito concernente l’affidamento a trattativa diretta alla Società Sport Web S.r.l. della gestione del sito Internet del C.R. Lombardia, di avere ottemperato al disposto di cui al su citato art. 8, all. A, del R.A.C., avendo operato una selezione tra i diversi fornitori; c) quanto all’addebito di avere utilizzato il collaboratore del C.R. Sig. Elio Dodesini in mansioni fiduciarie del tutto diverse da quelle afferenti alla sua qualifica rivestita di “omologatore dei campi di calcio”, omettendo di vigilare sui suoi comportamenti specie in riferimento a contatti con fornitori del C.R. (Hotel Desenzano e Sport Web S.r.l.) in favore dei quali svolgeva attività di “ricerche di mercato”; deduceva l’insussistenza di culpa in vigilando in quanto l’attività del Dodesini era del tutto personale e non aveva alcuna attinenza con l’opera di collaborazione prestata in favore del C.R.. Nel dedurre, infine, di avere rilasciato delega al Vice Presidente Luigi Fantò, conferendogli l’incarico “di coordinare la gestione contabile e del bilancio del C.R.”. osservava, altresì, che la fattura N° 686 del 02/11/2005 concernente i servizi alberghieri resi dall’Hotel Desenzano era stata, seppure in ritardo, acquisita su sua richiesta. Quanto all’eccezione dello jus superveniens, osservava, che il disposto dell’art. 77 del R.A.C., oggi in vigore, diversamente dall’art. 8, all. A, non prevedeva più, per acquisti mediante trattativa o licitazione privata, la preliminare richiesta di tre preventivi diversi essendo stata la materia diversamente disciplinata; per tale effetto, essendo la disposizione dell’art. 77 cit. a lui più favorevole, ne invocava l’immediata applicazione sul piano sanzionatorio. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata e l’assoluzione da ogni contestazione; in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta “da tramutare eventualmente in ammenda”. Alla fissata udienza del 7 novembre 2007 comparivano, davanti alla Corte Giustizia Federale – Sezioni Unite, il Sostituto, Procuratore ed il Presidente Sig. Giuliano Milesi, assistito dal suo difensore. La Procura illustrava i motivi di impugnazione sottolineando la gravità delle accertate condotte poste in essere dal Sig. Milesi ed insisteva perché allo stesso venisse inflitta la maggior sanzione della inibizione di anni tre. Il Presidente Milesi ribadiva, con ampie argomentazioni, la sua estraneità ai fatti contestatigli ed, infine, il suo difensore, nel riportarsi ai motivi scritti, produceva precedenti disciplinari a supporto della eccezione dello jus superveniens già illustrata nei motivi di gravame. In via preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in quanto impugnano la stessa decisione. Quanto premesso, osserva la C.G.F. – Sezioni Unite – che il gravame proposto dal Procuratore Federale è fondato e merita di essere accolto nei limiti sanzionatori di cui al dispositivo. Le risultanze delle indagini esperite dall’inquirente federale, corroborate dagli accertamenti espletati dagli Ispettori della L.N.D. su richiesta del suo Presidente Rag. Carlo Tavecchio, hanno ben evidenziato la fondatezza degli addebiti disciplinari oggetto del deferimento dando, così, contezza della non corretta e non trasparente gestione amministrativo–contabile del Presidente Sig. Giuliano Milesi e delle sue gravi omissioni del dovere di vigilanza connessi ai compiti istituzionali derivanti dalla carica rivestita. E’, infatti, indubbio che, in vigenza, alla data del 20-30/10/2005, del disposto di cui all’art. 8, all. A, del R.A.C., il Presidente Milesi aveva il dovere, per i servizi di ospitalità alberghiera, di richiedere preventivamente, come statuito dalla procedura, tre preventivi diversi “quando l’impegno di spesa è inferiore (come nella fattispecie) a L. 40.000.000”. Né giova in contrario l’assunto, peraltro privo di riscontri probatori, che l’Hotel Desenzano avesse i prezzi congelati dal 2001. E’, quindi, incontrovertibile che il Milesi diede incarico al suo collaboratore di fiducia Dodesini (v. dichiarazione in atti) di contattare l’Hotel Desenzano per chiedere un prezzo forfetario senza emissione di fattura e con rilascio, come pezza giustificativa, di un semplice bigliettino contenente l’avvenuto pagamento, per i sevizi resi, di € 12.000,00, peraltro di nessun valore fiscale e mai registrato in quanto l’Hotel Desenzano non aveva emesso la relativa fattura; osservandosi che, solo dopo circa due anni dai servizi alberghieri resi, su richiesta del Presidente Milesi, essendo in corso di svolgimento l’ispezione disposta dalla L.N.D., venne acquisita una c.d. “copia conforme” della c.d. fattura n. 696 datata 02/11/2005, suggerita dal commercialista dell’Hotel, contenente indicazioni non ve ritiere in quanto la fattura di riferimento non era mai stata emessa in originale. Che di ciò fosse ben consapevole il Sig. Milesi è provato dalle dichiarazioni rese dalle impiegate del C.R., Signore Bianchi e Brenna, alle quali, per brevità, ci si riporta. Osserva, altresì, questa Corte che l’addebito posto in essere circa l’affidamento, in violazione dell’art. 8, all. A, del R.A.C., alla Sport Web S.r.l. della gestione del sito internet del C.R. è del tutto fondato essendo risultata l’eccessività e sproporzionatezza dei prezzi applicati (€ 96,00 + I.V.A. per ogni Società) rispetto a quelli sostenuti per la gestione del sito internet centrale della L.N.D. (€ 29,00 circa). Illuminante, a tal proposito, appare la dichiarazione resa dal Presidente Rag. Carlo Tavecchio circa una operazione che ha comportato addebiti ingiustificati per prestazioni informatiche inerenti la postalizzazione e servizi informativi vari. Di nessun conto, anche in carenza di supporto probatorio, è, quindi, l’assunto del Sig. Milesi il quale si è giustificato affermando che la Sport Web S.r.l. forniva servizi aggiuntivi. In ordine, poi, alla omissione di controllo da parte del Presidente Milesi sulla effettiva attività svolta dal Dodesini, suo uomo di fiducia, questa C.G.F., condividendo la prospettazione del Procuratore Federale, osserva che tale attività è stata del tutto ambigua proprio ed anche in dipendenza di ingiustificati compensi erogati al Dodesini, per il generico titolo di ricerche di mercato sul territorio Lombardia, da un fornitore del C.R.. Allarmante è stata, infatti, la dichiarazione resa dal Sig. Belleri, responsabile della Sport Web S.r.l., il quale, con riferimento alla fatt. di € 27.552,00 pagata al Dodesini, ha dichiarato che egli non aveva portato alla Sport Web alcun cliente. Il Milesi, al fine di porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie del Dodesini, ha, peraltro, dichiarato che il medesimo non era persona affidabile; affermazione, questa, che mal si concilia con il fatto di essersene servito, come uomo di fiducia, per prendere contatti con fornitori esterni, effettuare pagamenti e riceverli; così ponendo nel nulla la delega affidata al Vice Presidente Luigi Fantò di cui sopra e quella per la “gestione contabile e bilancio”, rilasciata al Consigliere del C.R. Sig. Giuseppe Baretti il quale, avendo constatato la non corretta gestione amministrativo-contabile del Comitato, aveva rassegnato le sue dimissioni. Ritiene, infine, questa C.G.F., condividendo la tesi prospettata dal Procura Federale, che non sia meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa del Presidente Milesi tesa ad invocare l’applicabilità, nel caso di specie, anche nell’ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo, sancito, in materia penale, dall’art. 2, comma 3, C.P. c.d. abolitio criminis. E’ costante principio giurisprudenziale che nell’ambito di operatività dell’istituto in esame non rientrano le vicende successorie di norme extrapenali ovvero extradisciplinari che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle, come nella fattispecie, di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore; ne consegue, pertanto, che la successione di tali norme determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale (rectius, disciplinare) del fatto anteriormente commesso. A ciò si aggiunga che comunque – come ha rilevato al Procura federale – non risulta neanche che l’attività svolta sia in linea con la nuova disciplina delle gare.Pertanto non solo non vi sono le condizioni per una cancellazione o riduzione della sanzione inflitta, ma la gravità dei fatti accertati giustifica l’irrogazione di una maggior sanzione, come richiesto dalla Procura federale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso del Signor Giuliano Milesi e ordina l’incameramento della tassa reclamo. Accoglie in parte il ricorso del Procuratore Federale, e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 14.
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