F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 63/CGF DEL 20 DICEMBRE 2007 1. RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Com. Uff. 7/D del 13.09.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 63/CGF DEL 20 DICEMBRE 2007 1. RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Com. Uff. 7/D del 13.09.2007). Con ricorso in data 13 ottobre 2007, i Signori Rodolfo Salvatori Rinaldi e Barbara Palazzese, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Deborah Salvatori Rinaldi, nonché quest’ultima in proprio, assistiti dall’avv. Elvio Fortuna del Foro di Teramo, hanno proposto reclamo e chiesto la revoca o comunque l’annullamento della delibera, di cui al Com. Uff. n. 7/D, con la quale la Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo da essi coltivato avverso il provvedimento della L.N.D. – Divisione Femminile, di reiezione dell’istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della calciatrice minore Deborah Salvatore Rinaldi dalla A.S. Girls Roseto. Adducono i ricorrenti a fondamento del reclamo, che il provvedimento della Commissione Tesseramenti, laddove afferma la inefficacia ab origine dell’istanza di svincolo in quanto sottoscritta da uno solo dei genitori e non anche dalla minore calciatrice, sarebbe illegittimo in quanto assunto in violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale, cui anche le norme federali devono conformarsi, secondo i quali la capacità di agire si acquista al compimento della maggiore età, con la conseguenza che, prima di tale momento, sarebbe precluso ai minori di sottoscrivere contratti o di assumere obbligazioni personalmente e non per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Osservano ancora i ricorrenti a sostegno della loro tesi che: i) la stessa F.I.G.C. ha predisposto fac-simile di apposita scheda concernente la richiesta di deroga per le ragazze calciatrici che chiedono di giocare nella fascia di età inferiore rispetto alla propria età nel Settore giovanile e scolastico, denominata “Scheda esercenti la potestà genitoriale”, da sottoscriversi da parte dei soli genitori; ii) il ragionamento per analogia svolto dalla Commissione Tesseramenti - secondo cui, come il modulo di tesseramento predisposto dalla F.I.G.C. ai sensi del secondo comma dell’art. 39 delle N.O.I.F. deve essere sottoscritto dalla calciatrice e, nel caso di minori, anche dai genitori, ugualmente l’istanza di svincolo per essere produttiva di effetti deve essere sottoscritta innanzitutto dalla calciatrice e, se minore, anche dagli esercenti la potestà genitoriale - è opinabile attesa la mancata predisposizione da parte della F.I.G.C. di apposito modulo relativo all’istanza di svincolo; iii) in assenza di una forma vincolata, gli esercenti la potestà genitoriale hanno facoltà di formulare l’istanza di svincolo in nome e per conto della figlia minore, secondo il diritto loro riconosciuto dalle norme del codice civile; iv) la minore ha comunque, seppur successivamente, manifestato la volontà di aderire a quanto rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale nell’istanza di svincolo. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. La mancata sottoscrizione, da parte della calciatrice minore Deborah Salvatori Rinaldi, della richiesta di svincolo per inattività del calciatore ex art. 109 delle NOIF in data 15 giugno 2007, costituisce vizio sanabile - e, nella fattispecie in esame, in effetti sanato - dalla dichiarazione scritta, resa in data 9 luglio 2007, con la quale la calciatrice ha fatto esplicitamente propria detta richiesta, così operandone la ratifica con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 1399 c.c.. L’art. 109, secondo comma, delle NOIF, nel prevedere che, per ottenere lo svincolo, il “calciatore” deve chiedere, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo” fa sì che, come sul punto correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, la sottoscrizione del calciatore, anche se minore, in calce all’istanza di svincolo sia necessaria ad substantiam. Soggiunge questa Corte che detta sottoscrizione da parte del solo calciatore minorenne è tuttavia anche sufficiente e ciò non solo per quanto concerne la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 delle NOIF, ma anche, ad esempio e per rimanere in tema, per la richiesta di svincolo per cambiamento di residenza ex art. 111, secondo comma, delle NOIF, atteso che, anche in tal caso, la disposizione citata contempla quale soggetto istante il solo “calciatore”, senza richiedere altresì la sottoscrizione dell’esercente la potestà genitoriale, qualora si tratti di calciatore di minore età. Non così, si osserva per completezza, l’art. 107, primo comma, quarto capoverso, delle NOIF, che, nell’ambito della procedura di svincolo per rinuncia, dispone invece espressamente che il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento” debba essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minorenne. Analoga prescrizione di sottoscrizione della richiesta da parte del calciatore e, se minore, anche dell’esercente la potestà genitoriale, si rinviene nella disposizione di cui al secondo comma dell’art. 39 delle NOIF, relativa al tesseramento dei calciatori ed invocata nella stessa deliberazione oggetto di impugnazione, a conferma della ratio della vigente normativa federale che è quella di richiedere, in presenza di calciatori minorenni, il consenso dell’esercente la potestà genitoriale solo in occasione del compimento di determinati atti, cui l’ordinamento federale attribuisce evidentemente specifica rilevanza. Il riconoscimento al calciatore minorenne, nell’ambito dell’ordinamento federale, della capacità di compiere in via autonoma atti per i quali le norme federali non richiedono specificatamente altresì il consenso dell’esercente la potestà genitoriale, comporta pertanto la abilitazione al legittimo esercizio da parte dello stesso calciatore minorenne dei diritti e delle azioni che dipendono dagli atti compiuti, in conformità ai principi generali di diritto in materia di capacità di agire, desumibili dall’art. 2 c.c..Va dunque conclusivamente annullata la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata e, nel merito, va preso atto della mancata tempestiva opposizione da parte della A.S. Girls Roseto, che solo in data 27 luglio 2007 si è opposta allo svincolo richiesto dalla odierna reclamante il 15 giugno 2007, incorrendo così nelle decadenze comminate dall’art. 109, quinto comma, delle NOIF, a mente del quale l’opposizione non effettuata dalla Società entro il termine di otto giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo è considerata adesione. Valutate le tesi prospettate dai ricorrenti, devesi provvedere alla restituzione della tassa versata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti all’ufficio tesseramento della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti
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