F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.84/CGF DEL 24 GENNAIO 2008 ISTANZE DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ ARTT. 26, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIASPORTIVA AVANZATE DAI SIGNORI TESTA LEONARDO, TARTAGLIA MARIO, CANOSSA LEANDRO-
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N.84/CGF DEL 24 GENNAIO 2008
ISTANZE DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ ARTT. 26, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIASPORTIVA AVANZATE DAI SIGNORI TESTA LEONARDO, TARTAGLIA MARIO, CANOSSA LEANDRO-
- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. TESTALEONARDO.
Con decisione del G.S. de0.lla L.N.D. – C.R. Sicilia pubblicata nel C.U. n. 54 del 10 maggio 2000, il calciatore Testa Leonardo è stato squalificato per la durata di cinque anni, con proposta di radiazione (ratificata) dai ruoli federali, “per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonché per averlo colpito con una violenta testata tra il naso e la bocca che procurava frattura del setto nasale con epistassi e la parziale rottura di un dente, costringendolo ad interrompere la gara”. Con istanza pervenuta il 12 ottobre 2007, il suddetto ha chiesto che venisse disposta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., dando conto della sussistenza delle condizioni previste dalla citata norma. La Corte, sentito il rappresentante della Procura Federale, ritiene inammissibile l’istanza atteso che non è spirato il termine fissato dalla medesima disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”. Allo stato, detto termine, all’evidenza, con riguardo alla squalifica quinquennale inflitta, non è interamente trascorso.P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile l’istanza.
- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. TARTAGLIA MARIO.
Con decisione del G.S. della L.N.D. – C.R. Lazio pubblicata nel C.U. n. 62 del 22 gennaio 1998, il calciatore Tartaglia Mario è stato squalificato per la durata di cinque anni (fino al 20 gennaio 2003), con proposta di radiazione (ratificata) dai ruoli federali, perché “a fine gara colpiva l’arbitro con un violento pugno sul naso, lesionandogli il setto nasale”. Con istanza trasmessa il 24 ottobre 2007, il suddetto ha chiesto, genericamente, che venisse disposta la riabilitazione, scusandosi ancora una volta dei fatti, senza però dar conto della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 26, comma 3, C.G.S., il quale espressamente richiede che il soggetto istante non abbia tratto vantaggio economico, produca un’autodichiarazione attestante l’ininterrotta condotta incensurabile e che ricorrano prospettive di non ripetizione della violazione. La Corte, pertanto, sentito il rappresentante della Procura Federale, pur essendo trascorso il termine prescritto dalla richiamata norma, ritiene di non poter accogliere l’istanza. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge l’istanza.
- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. CANOSSA LEANDRO.
Con decisione del G.S. della L.N.D. – C.R. Liguria pubblicata nel C.U. n. 12 del 18 ottobre 2001, l’allenatore dilettante Canossa Leandro è stato inibito per la durata di cinque anni, con proposta di radiazione (ratificata) dai ruoli federali, per gravi fatti di violenza ai danni dell’arbitro, spintonato, colpito con una ginocchiata e con un violento pugno allo stomaco. Con istanza pervenuta il 23 novembre 2007, il suddetto ha chiesto che venisse disposta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., dando conto della sussistenza delle condizioni previste dalla citata norma. La Corte, sentito il rappresentante della Procura Federale, ritiene inammissibile l’istanza atteso che non è spirato il termine fissato dalla medesima disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”. Allo stato, detto termine, all’evidenza, con riguardo alla squalifica quinquennale inflitta, non è interamente trascorso. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile l’istanza.
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