F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 76/CGF DELL’11 GENNAIO 2008 2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELE CONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell’ 18.10.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 76/CGF DELL’11 GENNAIO 2008
2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELE CONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell’ 18.10.2007).
Con atto del 6.8.07 il Procuratore Federale, in esito agli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini sul materiale probatorio attinente all’indagine c.d. Calciopoli, con particolare riferimento alle condotte di possibile rilievo disciplinare tenute da appartenenti al settore arbitrale, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Gabriele Contini - all’epoca dei fatti Assistente arbitro appartenente all’Organo Tecnico Nazionale C.A.N. A/B - per violazione dell’art. 1 C.G.S. e dell’art. 37, comma 2, lett. b), vigente all’epoca dei fatti, come oggi trasfuso nell’art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A., chiedendone la sospensione per mesi otto, per avere lo stesso, in ipotesi, intrattenuto in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell’A.C. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresse considerazioni, valutazione e commenti che - avuto riguardo al loro specifico contenuto ed al soggetto cui erano diretti - risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti la posizione di singoli associati, le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche adottate nel corso di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all’immagine dell’A.I.A. ed alla carica associativa ricoperta al momento dei fatti. Avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il Contini ha negato gli addebiti, sollevando varie eccezioni preliminari, di rito e di merito. All’esito della riunione tenutasi in data 18.10.2007, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13/D, la Commissione medesima, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal deferito e reputando nel merito raggiunto la prova della responsabilità del medesimo, ha inflitto al Contini la sanzione dell’inibizione per mesi tre. In particolare, la misura della sanzione inflitta va rapportata, secondo la motivazione della C.D.N., al contenuto di colloqui telefonici intrattenuti dal Contini con il Meani ed al pregiudizio che gli stessi hanno arrecato all’immagine dell’A.I.A., essendo stati espressi, nel corso degli stessi, commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale, circostanze che intrigano la violazione delle norme contestate al deferito. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il Contini, con preannuncio di reclamo del 20.10.07, cui ha fatto seguito l’atto di impugnazione 5.11.07, regolarmente comunicato alla Procura Federale. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, il Contini ribadisce la già proposta eccezione di improcedibilità dell’atto di deferimento e investe poi con tre differenti motivi di diritto il merito della gravata statuizione, chiedendone, previ incombenti istruttori consistenti nell’audizione delle telefonate intercettate intercorse fra lo stesso ed il Meani, il totale proscioglimento degli addebiti contestatagli. Controdeduce la Procura Federale, chiedendo la reiezione del gravame. Il proposto reclamo non merita accoglimento. Va in primo luogo disattesa l’eccezione formulata dalla difesa del Contini di inammissibilità del deferimento e conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare promossa, in quanto il Contini medesimo non era mai stato in precedenza oggetto di alcun espresso provvedimento di deferimento per fatti emergenti dalla complessiva inchiesta c.d. Calciopoli, ragion per cui fuori luogo appare il richiamo, svolto dalla difesa del reclamante, alla decisione della Corte Federale 4.10.2006 resa sul caso c.d. Paparesta, per evidente difformità delle due situazioni di fatto. In quel caso, infatti, fu statuito dalla Corte Federale che a seguito del deferimento dell’arbitro Paparesta - operato dalla Procura Federale all’esito delle indagini svolte nel c.d. maxi processo di cui alla relazione dell’Ufficio Indagini 19.6.2006 - solo per alcuni specifici fatti emergenti da tali indagini, le restanti circostanze di fatto sulle quali tali indagini avevano fatto luce, non essendo state oggetto di specifiche ulteriori contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di “giudizio di irrilevanza” e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento. Nel caso di specie, al contrario, pur emergendo le circostanze di fatto oggetto del deferimento del Contini da quella stessa complessiva indagine che ha dato la stura al maxi deferimento operato dalla Procura Federale nell’ambito del processo c.d. Calciopoli, risulta palese come la posizione del Contini medesimo, che non fu in quel processo affatto deferito, fosse ancora pienamente e senza limitazione alcuna sottoposta al vaglio della Procura Federale, giacché il mancato originario deferimento non può certo assumere il significato, preteso dalla difesa del reclamante, di implicito giudizio di irrilevanza dei fatti emergenti dalle indagini svolte, come invece avviene quando un tesserato venga deferito solo per alcuni fatti, e non per altri, accertati nell’ambito delle medesime indagini, come è avvenuto nel precitato caso c.d. Paparesta, oggetto della parimenti citata decisione della Corte Federale. Nel merito, il reclamo è parimenti destituito di fondamento. Emerge in maniera del tutto chiara dal complesso delle telefonate intercorse fra il Contini ed il Meani, oggetto di intercettazione da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, il particolare rapporto confidenziale e di contiguità sussistente fra tali soggetti. Cosicché, la contestata violazione dei precetti di cui all’art. 1 C.G.S. ed all’art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A., discende, a giudizio di questa Corte, non solo (e non tanto) dal contenuto delle telefonate medesime – contenuto comunque lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità cui i tesserati, e gli arbitri, nel caso di specie, devono attenersi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare - ma anche (e soprattutto) dal fatto che il Contini intrattenesse continuativamente uno stretto rapporto confidenziale con il Meani, pur essendo perfettamente conscio della qualità dello stesso di tesserato di una società appartenente alla Lega Professionisti di Serie A e B (in particolare l’A.C. Milan) e dello specifico ruolo che lo stesso rivestiva in tale società (addetto agli arbitri), circostanza, questa, che di per sé sola integra la violazione dell’obbligo degli arbitri di improntare il proprio comportamento a principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e dell’immagine dell’A.I.A., come sanciti dal citato art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A.. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la inibizione di mesi tre. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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