F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 107/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA U.S. RAGUSA S.R.L. E DEI TESSERATI ANTOCI GIUSEPPE, EMANUELE GIAMPICCOLO, ANGELO GALFANO, ROBERTO NOTO, ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO, GIUSEPPE SCRIBANO ADOTTATA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 2, COMMA 4, C.G.S. (Del Com. Uff. 21/CGF del 27.09.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 107/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008
1. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA U.S. RAGUSA S.R.L. E DEI TESSERATI ANTOCI GIUSEPPE, EMANUELE GIAMPICCOLO, ANGELO GALFANO, ROBERTO NOTO, ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO, GIUSEPPE SCRIBANO ADOTTATA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 2, COMMA 4, C.G.S.
(Del Com. Uff. 21/CGF del 27.09.2007).
In relazione alla gara del 31 marzo 2007 del Campionato di Serie D, Ragusa-Siracusa, l’Ufficio Indagini svolgeva una serie di atti tesi a verificare ipotesi di illecito sportivo. Conseguenzialmente all’esito dell’indagine il Procuratore Federale deferiva una serie di tesserati di entrambi le Società nonché le Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva avanti la Commissione disciplinare azionale. La Commissione disciplinare proscioglieva gli incolpati (cfr., Com.Uff. n.5 del 6 agosto 2007). Proponeva tempestiva impugnazione la Procura Federale avverso la menzionata decisione della Commissione disciplinare nazionale. La Corte di Giustizia Federale riteneva con ordinanza, immediatamente letta, inammissibile impugnazione della Procura limitatamente alla posizione della U.S. Ragusa e dei tesserati Giuseppe Antoci; Emanuele Giampiccolo; Angelo Galfano; Roberto Noto; Antonino Gulino; Matteo Federici; Angelo Catalano e Giuseppe Scribano; condannava la società .S.D. Siracusa e gli altri appellati riconoscendone la responsabilità ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 4, e 4, comma 2 C.G.S.. In particolare la Corte “… visti gli atti, rilevato che dagli avvisi di ricevimento prodotti non risulta che l’atto di impugnazione della Procura Federale sia stato notificato…”. Successivamente la Corte stessa ulteriormente osservava, nella motivazione depositata in seguito e comunicata il 22 ottobre 2007 come, indipendentemente dalla validità, l’appello non aveva raggiunto lo scopo. Il procuratore Federale proponeva ricorso per revocazione della decisione della Corte di Giustizia sopra citata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnazione della Procura Federale medesima. A sostegno della impugnazione veniva posto in rilievo come vi fosse un errore di fatto poiché così come risultava dalla documentazione probatoria la società U.S. RAGUSA non aveva cambiato la sede legale contrariamente a quanto risultante dagli avvisi di ricevimento depositati; dovendosi ritenere poi la notifica validamente avvenuta anche per compiuta giacenza. Chiedeva conseguenzialmente una volta accolta la revocazione la condanna degli incolpati. Si costituiva a mezzo dei legali gli interessati che eccepivano una serie di questioni preliminari (nullità dell’avviso di convocazione per omesso rispetto dei termini a comparire ex art. 41 n. 3, C.G.S.) tardività dell’impugnazione per revocazione in quanto il dies a quo andava calcolato dalla data (27 settembre 2007) di lettura dell’ordinanza di inammissibilità. Comunque poi contestando nel merito le valutazioni della Procura. Osserva la Corte come l’impugnazione della Procura non possa trovare accoglimento. prescindere dalle sollevate eccezioni preliminari delle difese dei resistenti, deve rilevarsi come con la decisione del 27 settembre 2007 la Corte Federale abbia delibato in merito alla validità della notifica della impugnazione, espressamente dando atto di aver esaminato gli avvisi di ricevimento prodotti ed in relazione a detti avvisi statuendo che l’impugnazione non aveva aggiunto lo scopo. n effetti si deve rilevare che l’atto di impugnazione non aveva raggiunto lo scopo per un errore dell’addetto postale che aveva indicato il trasferimento di un soggetto che, al contrario, trasferito non era e dovendo comunque in ogni caso farsi applicazione del principio della emissione in termini argomentando ex art. 291 c.p.c. e 184 bis c.p.c.; ma ciò non realizza quella falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione. Come è noto, tale ipotesi si concreta in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Così inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi on ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C. di S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). Ebbene, nel caso di specie la Corte ha valutato pienamente e compiutamente l’avviso di ricevimento ritenendo che esso comportasse la circostanza che l’atto non avesse raggiunto lo scopo; e ciò attiene ad un apprezzamento del materiale probatorio offerto che come tale porterebbe d una eventuale erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 C.G.S.) invocato dalla Procura Federale. d infatti non si è trattato dell’omesso esame di un fatto decisivo ovvero di una impossibilità di presentazione di documenti necessari ed indispensabili ai fini del decidere avendo a visura camerale in data 15.11.2007 esclusivamente confermato l’esattezza del dato postulato all’indirizzo impresso sulle buste indirizzate alle parti del giudizio. P.Q.M. la Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.
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