CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2008 – Francesco Lazazzara contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2008 – Francesco Lazazzara contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi
dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
Pres. Bartolomeo Manna in qualità di Arbitro nominato ai sensi
dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi
dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
riunito in conferenza personale in data 7 febbraio 2008, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato ( prot. n.2162 del 7.11.2007 ) promosso da:
Francesco Lazazzara, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Sindona presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n.380
contro
Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via
Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido
Valori e Paola M.A. Vaccaro presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata
in Roma, viale delle Milizie n.106
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni
delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze
istruttorie, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Il Sig. Francesco Lazazzara, arbitro regionale FIP con tessera n.38959 veniva
deferito dinanzi agli organi di Giustizia della F.I.P. “ per avere, dopo aver arbitrato
la gara n. 1261 del 19/02/2007 fra A.Dil. Ferento e Banca Fucino Panfili,
valevole per il campionato di promozione maschile, redatto un rapporto arbitrale
difforme da quello compilato a fine gara dal secondo arbitro Vincenzo Di Blasio e
da questi sottoscritto e poi consegnato al Lazazzara, per aver apposto sul
riprodotto referto la firma apocrifa del secondo arbitro Di Blasio Vincenzo, e per
aver sostituito il primo referto arbitrale con quello contraffatto aggravandone la
valenza disciplinare e inducendo pertanto i competenti organi giudicanti a
somministrare agli iscritti a referto per la Fucino Panfili sanzioni presumibilmente
più gravi rispetto a quelle erogabili sulla base dell’originario rapporto arbitrale.”
Il deferimento traeva origine da un esposto denuncia presentato dall’altro ufficiale
di gara il secondo arbitro Vincenzo Di Blasio
La Commissione Giudicante Nazionale ridimensionava sensibilmente gli addebiti
a carico del Lazazzara: in particolare la Commissione accertava che il rapporto
arbitrale sottoscritto dal secondo arbitro e consegnato al Lazazzara non era stato
sottoscritto dal primo arbitro (contrariamente a quanto sostenuto dal Di Biasio
nella sua denuncia) e “non si era quindi ancora perfezionato l’iter della sua
formazione”; la Commissione statuiva inoltre che non risultava dimostrato “con
certezza” il fatto che il Lazazzara potesse aver aggiunto a referto circostanze e
comportamenti non corrispondenti a verità e non realmente accaduti: la
Commissione Giudicante Nazionale osservava che la risultante delle indagini
svolte dalla Procura non avevano sul punto ottenuto riscontro alcuno. Il Giudice
di primo grado riteneva inoltre non raggiunta la prova delle frode sportiva
osservando che se il primo arbitro avesse voluto compiere azioni fraudolente
“avrebbe distrutto il primo rapporto” (che il Lazazzara ha invece successivamente
consegnato).
La Commissione accertava invece che il Lazazzara aveva tuttavia ammesso di aver
apposto sul rapporto da lui sottoscritto, la firma, falsa, del secondo arbitro Di
Blasio e che pertanto risultava provata la violazione degli art. 2 e 39 comma 2 del
Regolamento di Giustizia FIP, ritenendo conforme a giustizia la sanzione della
sospensione dall’esercizio delle funzioni arbitrali del Lazazzara per mesi nove (in
assenza di circostanze aggravanti).
La sanzione veniva confermata dalla Corte Federale.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo all’esito dell’udienza tenuta l’8
ottobre 2007 dinanzi al nominato Conciliatore Prof. Avv. Angelo Piazza.
Il Lazazzara, ricorre all’arbitrato della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport con atto depositato il 7/11/2007 prot. n. 2162.
Nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale l’istante conferma di aver apposto la
firma apocrifa del Di Blasio sul rapporto arbitrale ma di non aver commesso
alcuna frode in quanto il referto del secondo arbitro era andato inizialmente
smarrito, ragion per cui aveva dovuto redigere un secondo referto “ convinto della
condivisione del proprio referto da parte del secondo arbitro ”, chiede pertanto
l’annullamento della sanzione o in subordine la riduzione a mesi 3 affermando
che la sua condotta non ha prodotto alcun danno, che la successiva consegna del
referto inizialmente sottoscritto dal secondo arbitro sanava eventuali irregolarità,
che nella fattispecie non si tratta nemmeno di documento federale falsamente
sottoscritto (ex art. 39 comma secondo) e che il referto arbitrale ha validità in
presenza della sola firma del primo arbitro “poiché la firma del secondo arbitro
non ha valore di certificazione ma attesta la presenza e la conduzione di gara da
parte del secondo arbitro”
Si costituiva la FIP chiedendo la conferma integrale della sanzione inflitta al
Lazazzara.
La difesa Federale rileva che la sottoscrizione apocrifa ammessa dal Lazazzara
integra una violazione dei principi di lealtà e correttezza secondo quanto prevede
espressamente l’art. 39 secondo comma.
La FIP aggiunge che nella fattispecie ricorre “un’alterazione del referto di gara” e
che è congrua la inibizione di mesi nove , sottolineando l’importanza del ruolo e
del comportamento dell’Arbitro nell’ordinamento sportivo.
Avendo gli arbitri accettato l’incarico ed essendosi il Collegio formalmente
costituito, in data 13 dicembre 2007 alle ore 17 nei locali della Camera presso lo
stadio Olimpico di Roma si è svolta l’udienza di discussione.
Preliminarmente le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla
designazione dei componenti del Collegio arbitrale.
Il Presidente del Collegio ha quindi rinnovato il tentativo di conciliazione che però
non ha avuto esito positivo.
Le Parti presenti hanno quindi svolto le loro difese di merito, insistendo
argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi.
Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 7.1.2008 ad ambo le Parti
per memoria conclusionale per l’eventuale deposito di documenti ed il successivo
termine del 14.1.2008 per repliche.
Nelle memorie ritualmente depositate, la difesa dell’arbitro Lazazzara insiste sulla
circostanza che il rapporto arbitrale recante la sottoscrizione apocrifa del secondo
arbitro fu redatto dall’istante secondo una fedele ricostruzione dei fatti di gara e
che tale rapporto pubblicato dalla FIP è e resta quello ufficiale e “non fu oggetto di
ricorso da parte degli eventuale interessati”.
La Federazione rileva nelle sue memorie conclusive e di replica che allorché il
Lazazzara afferma di aver smarrito il referto sottoscritto dal secondo arbitro
avrebbe potuto segnalare l’accaduto alla Federazione e non apporre una firma
apocrifa sul rapporto da lui redatto e sottoscritto.
La FIP ribadisce la gravità del fatto di “redigere un rapporto dal contenuto non
vero e con la firma apocrifa di altro arbitro non consenziente e non previamente
sentito o consultato”.
All’esito della procedura il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale,
emetteva all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti.
MOTIVI
Risulta incontestabilmente provato al Collegio perché ammesso e confermato dal
responsabile, che l’arbitro Francesco Lazazzara ha apposto in calce al rapporto
arbitrale da lui approvato e firmato come primo arbitro designato della gara
promozione maschile n. 1261 del 19/02/2007 la firma apocrifa dell’altro ufficiale
di gara, designato come secondo arbitro, Vincenzo Di Blasio.
Il Collegio è chiamato a decidere nel caso in esame della condotta posta in essere
in un momento rilevante dell’attività sportiva, vale a dire l’approvazione e la firma
del referto di gara da parte del primo arbitro che mette fine all’amministrazione
della gara da parte degli arbitri ed al loro coinvolgimento nella competizione (
art.46.9 del Regolamento tecnico FIP ).
La firma del secondo arbitro, i cui poteri e doveri sono specificamente elencati
nell’art.47 del Regolamento tecnico, non è mero atto formale, come prospettato
dalla difesa dell’istante, ma attesta che quanto contenuto nel rapporto è stato
oggetto di una valutazione congiunta degli ufficiali di gara .
Ritiene pertanto il Collegio che correttamente gli Organi di Giustizia Federale
hanno accertato a carico del Lazazzara la violazione degli articoli 2, per violazione
dei principi di lealtà e correttezza e art. 39 comma secondo del Regolamento di
giustizia che espressamente sanziona “le apposizioni di firme apocrife su
documenti federali” disponendo in tal caso la norma l’inibizione da tre mesi a tre
anni nei confronti dei responsabili.
Ritiene il Collegio non sia revocabile in dubbio che il rapporto arbitrale è da
intendere documento federale in quanto atto che proviene da ufficiali di gara
designati da organismi della Federazione nonché documento che certifica
l’andamento di competizioni sportive ufficiali, come tale produttivo di effetti
rilevanti per i tesserati e per la Federazione.
L’art. 39 citato espressamente qualifica altresì l’apposizione di firma apocrifa su
documenti federali quale violazione in sé dei principi di lealtà e correttezza.
Qualora tale condotta venga posta in essere per raggiungere gli scopi vietati dagli
art. 43 e 44 del regolamento, le norme prevedono sanzioni più gravi per la frode
sportiva che però è stata motivatamente esclusa nella fattispecie dalla giustizia
federale.
Ogni rilievo che evoca pertanto nella fattispecie la frode sportiva a carico del
Lazazzara è da ritenere non conferente rispetto all’oggetto del presente giudizio.
Anche se, pertanto, le risultanze documentali non consentono di ritenere che il
Lazazzara si sia determinato a redigere un rapporto dal contenuto non vero, come
invece prospetta la difesa FIP, il Collegio ritiene che la condotta del Lazazzara non
sia stata improntata a lealtà e correttezza, considerato innanzitutto il ruolo di
arbitro e di primo arbitro come tale chiamato ad essere esempio di correttezza
nell’ordinamento sportivo.
Oltre all’apposizione della firma apocrifa, come tale specificamente sanzionata , il
Lazazzara ha dimostrato con la sua condotta di non aver tenuto nella dovuta
considerazione il ruolo e le attribuzioni dell’altro ufficiale di gara contravvenendo
alle norme di comportamento previste dalle carte federali ( valga, a titolo di
esempio, il principio espresso dall’art.47.7 del Regolamento Tecnico FIP secondo
cui ogni arbitro ha il potere di prendere decisioni entro i limiti dei propri doveri
ma non ha l’autorità di annullare o mettere in discussione le decisioni prese
dall’altro ).
Il Collegio ritiene non raggiunta la benché minima prova del fatto che, apposta la
firma apocrifa, il Lazazzara abbia in qualche modo informato o reso edotto l’altro
ufficiale di gara dell’accaduto per cercare di sanare l’irregolarità della situazione e
l’erroneità del proprio comportamento: la successiva consegna da parte del
Lazazzara del rapporto sottoscritto, infatti, dal Di Blasio se è valso ad escludere la
frode sportiva non è idoneo ad escludere la violazione dei principi di lealtà e
correttezza e l’apposizione di firma apocrifa, nonché il giudizio di disvalore che il
comportamento dell’istante ha meritato.
La domanda dell’istante di annullamento della sanzione deve essere pertanto
respinta.
Ritiene il Collegio che anche la domanda subordinata da parte del Lazazzara
debba essere respinta in quanto specificamente rivolta alla riduzione
dell’inibizione a mesi tre, ma sul punto sfornita della benché minima motivazione,
che non sia la medesima posta a base della richiesta di integrale annullamento
della sanzione e come tale non idonea, non essendo altresì consentito al Collegio
in difetto di specifica richiesta della parte di rideterminare diversamente l’entità
della sanzione irrogata.
Le domande arbitrali proposte dalla Parte istante vanno quindi integralmente
respinte.
Per quanto riguarda le spese di difesa, la particolarità del caso ne impone la totale
compensazione delle stesse tra le Parti costituite.
Le spese della presente procedura arbitrale sono poste a carico della soccombente
Parte istante.
I relativi importi saranno liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi
dell’art. 22 del Regolamento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
- respinge le domanda proposte dal Sig. Francesco Lazazzara;
- pone a carico della parte istante Sig. Francesco Lazazzara il pagamento delle
spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla
Camera ai sensi dell’art.22 del Regolamento ;
- dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Bartolomeo Manna
F.to Dario Buzzelli