LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Dino DI JULIO/RONDINELLA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Dino DI JULIO/RONDINELLA CALCIO S.r.l. Con Racc.in data 21/12/2006 il sig.Dino DI JULIO,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FIRENZE RONDINELLA CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.000,00, precisando di non aver mai ricevuto acconti, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma. La Società in data 15/1/2007 presentava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse alcune ricevute liberatorie a firma del ricorrente. In sede di riunione il 16/02/2007, sono comparsi sia il ricorrente che il Direttore Sportivo della Società assistiti dai rispettivi legali. La scrivente Commissione, ha effettuato un tentativo di conciliazione della vertenza, senza successo. Il ricorrente,tra l’altro, asseriva che alcune firme, poste in calce alla documentazione presentata dalla Società, erano false. La Commissione Accordi Economici, trasmetteva con nota del 7 Marzo 2007, gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Le indagini svolte non hanno consentito di stabilire con certezza assoluta, l’importo che la Società ha effettivamente corrisposto al calciatore. Merita però porre in rilievo il comportamento censurabile sotto il profilo della lealtà, tenuto dal calciatore dall’inizio della vertenza in oggetto. Egli infatti ha indotto il suo legale a presentare il ricorso, nel quale si asserisce che la Società RONDINELLA CALCIO S.r.l. non ha mai corrisposto alcuna mensilità e di conseguenza sarebbe rimasto creditore dell’intera somma di €.7.000,00 prevista dall’accordo economico.Dopo aver preso visione delle controdeduzioni presentate dalla Società RONDINELLA CALCIO S.r.l. , per tramite del proprio legale, lo stesso ha ammesso di aver percepito la somma di €.3.000,00. In occasione di due ulteriori convocazioni da parte dell’ufficio indagini il calciatore ha ammesso di aver percepito, correggendo la precedente versione, la somma di €.4.500,00. Appare quindi evidente che si possa azzardare l’ipotesi che lo stesso calciatore tramite il proprio legale e con le dichiarazioni rese, abbia tentato di indurre in errore la Scrivente Commissione, per trarne un ingiusto profitto. Attualmente, lo stesso Dino DI JULIO, non risulta più essere tesserato come calciatore, ma come allenatore per una Società appartenente alla Lega Nazionale di Serie C. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge totalmente il reclamo. Deferisce alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Dino DI JULIO per gli adempimenti di competenza, trasmettendo alla stessa tutta la documentazione in originale. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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