LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio Antonio VOLPI/A.S.PERUGIA C/5

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio Antonio VOLPI/A.S.PERUGIA C/5 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/1/ 2008, il sig.Fabio Antonio VOLPI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.PERUGIA CALCIO A/5 un accordo economico biennale (Stagione Sportiva 2006/07 e 2007/08)prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 a stagione. Precisando di aver percepito rate per €.15.000,00 (stagione 2006/07) e €.2.500,00 (stagione 2007/08) richiedeva il riconoscimento alla data di presentazione del ricorso della totale cifra di €.15.980,00 in quanto nel mese di Novembre 2008 è stato trasferito ad altra Società. La Società A.S.PERUGIA CALCIO A/5 non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.PERUGIA CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig.Fabio Antonio VOLPI, della somma di €.15.980,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it