COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE MONSIGNORE CRISTIANO DELLA SOC. ANCARANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24/03/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / CANZANO, DISPUTATA IL 19.1.08 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 28 DEL 24 GENNAIO 2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE MONSIGNORE CRISTIANO DELLA SOC. ANCARANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24/03/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / CANZANO, DISPUTATA IL 19.1.08 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 28 DEL 24 GENNAIO 2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Monsignore Cristiano, tesserato con la Soc. Ancarano, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere ingiuriato, dopo l’espulsione, il direttore di gara e per averlo spintonato con le mani sul petto facendolo indietreggiare; una volta uscito dal campo, reiterava le ingiurie e le minacce. Ha dedotto l’appellante di avere solo appoggiato le sue mani sul petto dell’arbitro per protestare senza spingerlo, cosicché il suo comportamento doveva qualificarsi solo come ingiurioso, ed ha concluso per la riduzione della squalifica. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato quanto in precedenza riferito ribadendo di essere stato spinto con la forza tanto da indietreggiare di due passi. Osserva la Commissione che la tesi fornita dall’appellante è stata smentita dai precisi riferimenti del direttore di gara e che la sanzione inflitta al Monsignore appare congrua ed adeguata anche in considerazione della categoria di appartenenza e del ruolo educativo che dovrebbe ispirare i campionati giovanili. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della Società come dalla stessa autorizzato.
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