COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GRANCIA MORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/08/2008 DEL CALCIATORE ZUCCARI NICO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GRANCIA MORINO/ SAN BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 27/01/08 (C.U. N. 39 DEL 31/01/08).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GRANCIA MORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/08/2008 DEL CALCIATORE ZUCCARI NICO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GRANCIA MORINO/ SAN BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 27/01/08 (C.U. N. 39 DEL 31/01/08).
Con appello spedito a mezzo raccomandata in data 16/02/2008 l’associazione U.S. Grancia Morino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Zuccari Nico, espulso per offese rivolte all’arbitro, reiterato, a fine gara, le stesse nonché tirato uno scarpino all’arbitro colpendolo lievemente alla gamba.
Osserva, in via preliminare, la Commissione disciplinare che l’appello della U.S. Grancia Morino è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall’art. 36, comma 2, del codice di giustizia sportiva nonché per essere stato sottoscritto con firma illeggibile in modo da non consentire di verificare se colui che ha apposto tale firma abbia in effetti i poteri di rappresentanza della società.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello proposto dalla U.S. Grancia Morino disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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