COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/SAGITTARIO DISPUTATA IL 2/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/SAGITTARIO DISPUTATA IL 2/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”. Con reclamo proposto nei termini al G.S. e da questi rimesso per competenza alla Commissione Disciplinare, la Soc. A.S.D. Sagittario ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato. La Società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha fatto rilevare che il calciatore era stato regolarmente tesserato in data 7/12/07 e che, comunque, il reclamo doveva ritenersi inammissibile siccome indirizzato ad organo incompetente. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti in possesso del Comitato che il calciatore Santos Wallace Barbosa non risulta tesserato con la società Pro Calcetto Avezzano, visto inoltre che la richiesta di tesseramento è stata sospesa dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., come si rileva dalla nota del 21/01/08, con la conseguenza che la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo deve ritenersi irregolare. Quanto alla eccezione di inammissibilità proposta dalla Pro Calcetto Avezzano, la stessa non ha pregio visto che, in forza del principio di conservazione degli atti, il reclamo proposto al G.S. deve comunque essere ritenuto produttivo di effetti. Deve, pertanto, essere applicata alla stessa società la sanzione della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, sanzioni che vengono aggravate per la recidiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Soc. Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: perdita della gara Pro Calcetto Avezzano/Sagittario con il punteggio di 0 a 6; ammenda di € 200,00; inibizione al dirigente Cosimo Claudio fino al 30/04/2008. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it