COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANASTASIO SALVATORE PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTINI LUCIANO DELLA SOCIETA’ MATHEOLA SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI” DEL 22.12.2007 ANASTASIO SALVATORE – MATHEOLA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANASTASIO SALVATORE PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTINI LUCIANO DELLA SOCIETA’ MATHEOLA SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI” DEL 22.12.2007 ANASTASIO SALVATORE - MATHEOLA.
Letto il ricorso proposto dalla società ANASTASIO SALVATORE per la posizione irregolare del calciatore Contini Luciano della società Matheola nella gara del 22.12.2007 tra l’Anastasio Salvatore e il Matheola, valevole per il Campionato Regionale Allievi;
Lette le controdeduzioni della società Matheola e letti gli atti ufficiali;
Evidenziato che a norma dellart.46, 3° comma; del C.G.S. “i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara …… sono proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della stessa ……”;
Considerato che la gara in oggetto è stata disputata il 22.12.2007 e la società reclamante ha spedito a mezzo servizio postale raccomandata il reclamo in data 31.12.2007, oltre i termini perentori stabiliti dal C.G.S.;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANASTASIO SALVATORE PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTINI LUCIANO DELLA SOCIETA’ MATHEOLA SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI” DEL 22.12.2007 ANASTASIO SALVATORE – MATHEOLA."