COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTINI LUCIANO DELLA SOCIETA’ MATHEOLA SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI” DEL 29.12.2007 MATHEOLA – SPORTING GENZANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CONTINI LUCIANO DELLA SOCIETA’ MATHEOLA SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE “ALLIEVI” DEL 29.12.2007 MATHEOLA - SPORTING GENZANO. Letto il ricorso proposto dalla società SPORTING GENZANO per la posizione irregolare del calciatore Contini Luciano della società Matheola nella gara del 29.12.2007 tra il Matheola e lo Sporting Genzano, valevole per il Campionato Regionale Allievi; Lette le controdeduzioni della società Matheola ed ascoltata la stessa società che ne ha fatto tempestiva richiesta; Letti gli atti ufficiali e verificata la posizione di tesseramento del calciatore Contini Luciano, nato il 23.11.1992; Evidenziato che le argomentazioni difensive della società Matheola non possono trovare accoglimento in quanto a norma dell’art. 2 del C.G.S. le decisioni degli organi di Giustizia Sportiva si intendono conosciute a far data dalla loro pubblicazione, non assumendo alcun rilievo l’errore materiale presente sul CU n. 41 del 9.5.2007 che indica come società di appartenenza del giocatore squalificato l’ Invicta Matera invece dell’ F.C. Matera, in quanto se è vero che sono due società diverse è pur vero che nella società Invicta Matera non militava alcun calciatore con lo stesso nome e cognome del calciatore in oggetto; Considerato che dal CU 41 del 9.5.2007 risulta che il calciatore Contini Luciano, nato il 23.11.1992, veniva squalificato per 1(una) gara e che dopo tale sanzione lo stesso non scontava la squalifica inflitta prendendo parte alla gara del 29.12.2007 tra il Matheola e lo Sporting Genzano, in posizione irregolare; Visto l’art. 17, n. 5 del C.G.S. P.Q.M. - in accolgimento del proporsto reclamo, infligge alla società Matheola la perdita della gara con il seguente punteggio: Matheola – Sporting Genzano 0-3; - dispone la restituzione della tassa reclamo.
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