COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ HORATIANA VENOVA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MANIERI DAVIDE, COME DA CU N. 72 DEL 6.2.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA
6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ HORATIANA VENOVA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MANIERI DAVIDE, COME DA CU N. 72 DEL 6.2.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società HORATIANA VENOSA avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S. al calciatore MANIERI DAVIDE, come riportato sul CU n. 72 del 6.2.2008;
Rilevato dalla lettura atti ufficiali di gara che l’episodio compiuto dal Manieri , più che di un gesto di violenza, è da considerarsi come uno spintone dato all’avversario con l’intento di allontanarlo dal luogo dell’azione, dove era stato commesso il fallo;
Considerato, in particolare, che nel Settore Giovanile l’azione della giustizia sportiva deve avere principalmente carattere educativo e non soltanto punitivo;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica inflitta al calciatore Manieri Davide a 2(due) gare;
- dispone la restituzione della tassa reclamo.
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