COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.PERSICETO 85 avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 17.1.2008 gara FOSSOLO – PERSICETO del 20.12.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.PERSICETO 85
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 17.1.2008
gara FOSSOLO – PERSICETO del 20.12.2007
Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato alla società
controparte, ai sensi dell’art.33 comma 5 del C.G.S. ( “Copia dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere
inviata, contestualmente, all’eventuale controparte), ad un indirizzo diverso da quello riportato sull’annuario
2007/2008 del C.R.E.R. , per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto, nei termini
di cui all’art.46 comma 4 del C.G.S., alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un
eventuale contraddittorio. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
F.C.PERSICETO 85 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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