COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica per 5 giornate calc.CATAPANO ALESSANDRO e inibizione al 17.2.2008 ass.CATAPANO SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2008 gara CASUMARO – EMETRE del 27.1.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica per 5 giornate calc.CATAPANO ALESSANDRO e inibizione al 17.2.2008 ass.CATAPANO SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2008 gara CASUMARO – EMETRE del 27.1.2008 L’A.S.CASUMARO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.CATAPANO “non ha mai sputato in faccia a nessuno, ma era lui che subiva il fallo da dietro e si vedeva estrarre per la seconda volta il cartellino giallo. Abbandonava il terreno di gioco dopo aver salutato il D.d.g. e l’avversario di corsa, senza nessuna protesta raggiungeva gli spogliatoi”; 2) l’ass.CATAPANO “si era rivolto verso il pubblico avversario, a gioco fermo, chiedendo di smettere di offendere i ragazzi in campo con certe affermazioni razziste”. Chiede una riduzione delle sansioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante l’inibizione dell’ass.CATAPANO non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;. - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc.CATAPANO, espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco, sputava verso un avversario, colpendolo al viso; 2) non corrisponde al vero che lo stesso calciatore abbia salutato lui e l’avversario; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.CATAPANO SALVATORE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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