COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAMBELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44 DEL 7.2.2008 (Gara: PENTA POMEZIA – ALOHA del 2.2.2008 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAMBELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44 DEL 7.2.2008 (Gara: PENTA POMEZIA – ALOHA del 2.2.2008 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la reclamante nel proprio ricorso pone in evidenza che il calciatore GAMBELLI FABIO espulso per doppia ammonizione, ha accettato polemicamente la decisione dell’arbitro, assumendo un atteggiamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso, Chiede quindi la ricorrente una riduzione della squalifica comminata al calciatore in argomento. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente esaminato il referto arbitrale, può ragionevolmente dedurre che alcune considerazioni della reclamante possono essere prese in considerazione, in quanto il gesto del GAMBELLI all’atto della notifica della seconda ammonizione, non era di particolare disprezzo ma chiaramente di intento polemico nei confronti del direttore di gara. In considerazione di tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica inflitta al calciatore GAMBELLI FABIO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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