COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CECILI LORENZO (N. POL. AGOSTA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 31.1.2008 (Gara: N. POL. AGOSTA – N.LEONINA PIETRALATA del 27.1.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CECILI LORENZO (N. POL. AGOSTA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 31.1.2008 (Gara: N. POL. AGOSTA – N.LEONINA PIETRALATA del 27.1.2008 – Campionato II Categoria) Il calciatore CECILI LORENZO ha proposto in proprio il reclamo avverso la decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2011. Pone in evidenza il CECILI nel ricorso che ritenendo ingiusta la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, si rivolgeva all’arbitro con frasi senz’altro eccessivamente colorite ma che in nessun modo lo colpiva come riportato nel referto arbitrale. A sostegno di quanto sopra, il calciatore fa presente che dopo la sua espulsione, il gioco riprendeva regolarmente senza che l’arbitro avesse richiesto un minimo di assistenza. Se ciò fosse vero, scrive il CECILI, la partita sarebbe stata quanto meno sospesa o interrotta per le cure del caso. A fine gara c’è stato anche un colloquio chiarificatore con le scuse rivolte all’arbitro per avergli rivolto parole ingiuriose. Motivo per cui chiede il ricorrente un adeguato ridimensionamento della sanzione e rapportarla secondo i reali fatti accaduti in campo. Dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione Disciplinare Territoriale, risulta che il CECILI al 39mo del secondo tempo, dopo che l’arbitro aveva fischiato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, si dirigeva verso l’arbitro colpendolo con una testata sul naso (non causandogli problemi ma solo dolore all’istante e durato fino a fine partita). Alla luce di quanto scritto dall’arbitro, le cui dichiarazioni come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta in modo inequivocabile la volontarietà del gesto compiuto dal CECILI, gesto al quale non si può che attribuire un connotato di violenza tanto da cagionare dolore all’arbitro. Purtuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione inflitta al CECILI possa essere lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità, rapportando la stessa sanzione a quella abitualmente irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi. Detto ciò DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore CECILI LORENZO dal 30.6.2011 al 30.6.2010. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it