COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI PAOLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: VIGOR PERCONTI – ALBULA del 3.2.2008 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI PAOLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: VIGOR PERCONTI – ALBULA del 3.2.2008 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante pone in evidenza nel proprio ricorso che l’espulsione del calciatore DI PAOLI GIANLUCA è avvenuta in quanto, a gioco fermo, si sarebbe colpito reciprocamente con un avversario il quale, a fine gara, ha preteso che l’arbitro valutasse il danno subito alla bocca con perdita di sangue. La Società VIGOR PERCONTI fa però presente che anche il DI PAOLI GIANLUCA è stato costretto successivamente a ricorrere a cure ospedaliere, per uno stato commotivo riportato a seguito dell’aggressione, con una prognosi di 5 giorni s.c. Chiede quindi la ricorrente, pur evidenziando la deprecabilità dell’episodio, che venga rivisitata la sanzione comminata al DI PAOLI e per un principio di giustizia, riportarla nei limiti di quella inflitta all’avversario. Questa Commissione Disciplinare territoriale, dopo aver esaminato gli atti, si è resa conto che quanto accaduto in campo tra i due calciatori che si sono colpiti tra di loro avrebbe potuto essere sanzionato alla stessa stregua; è pur vero che l’avversario del DI PAOLI perdeva sangue falla bocca per il colpo ricevuto (episodio rilevato dall’arbitro), ma va tenuto conto che anche il DI PAOLI successivamente dimostrava con certificazione ospedaliera i danni subiti a causa dei colpi ricevuti. Vanno quindi prese in considerazione le lagnanze avanzate dalla ricorrente e quindi riportare la sanzione, per principio equità, nei limiti di una più ragionevole considerazioni. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla Società VIGOR PERCONTI e di ridurre quindi la squalifica del calciatore DI PAOLI GIANLUCA da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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