COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DELLA CALCIATORE NESTOLA MIRKO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 31/1/08 ( Gara: Borgorosso 1919 – Samo F.C. del 29/1/08 – Camp. III° CAT RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SAMO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DELLA CALCIATORE NESTOLA MIRKO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 31/1/08 ( Gara: Borgorosso 1919 – Samo F.C. del 29/1/08 - Camp. III° CAT RM ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto la eccessività della sanzione irrogata, e ha fatto presente, a tal riguardo, che il calciatore Nestola aveva reagito istintivamente ad un grave e pericoloso fallo di gioco, mentre per quanto concerne la testata sul volto dell'avversario, pur in presenza di fuoriuscita di sangue dal naso, doveva escludersi ogni esito permanente, come invece ipotizzato dall'Arbitro, in base ad una sua valutazione del tutto personale. Orbene, dall'esame del referto arbitrale risulta che il giocatore colpito dal Nestola, a causa della violenta testata ricevuta sul volto, era caduto al suolo, e quando si era rialzato, dal suo naso fuoriusciva sangue così copioso che alcuni schizzi avevano addirittura attinto la divisa dell'Arbitro; a causa del forte dolore egli aveva dovuto poi abbandonare il terreno di gioco, venendo sostituito. Alla luce di quanto sopra, risulta quindi comprovato che la testata sul volto dell'avversario è stata inferta con estrema violenza, e che la ipotizzata frattura del setto nasale, se pur non comprovata al momento, sulla base di una attestazione medica, può tuttavia ritenersi assai probabile, stante l'abbondante fuoriuscita di sangue dal naso: l'Arbitro ha riferito infatti che il giocatore era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco “ per recarsi al Pronto Soccorso ”. Ribadita la gravità del gesto di violenza, si ritiene tuttavia eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che dovrà infatti essere rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore NESTOLA MIRKO dal 30 giugno 2009 al 31 luglio 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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