COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCETTO SAN SEVERINO avverso sanzioni merito gara San Severino – Leopardi Falconara, del 25.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 92 del 30.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCETTO SAN SEVERINO avverso sanzioni merito gara San Severino – Leopardi Falconara, del 25.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” - Com. Uff. n. 92 del 30.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Aringolo William, tesserato per l’A.S.D. Calcetto San Severino, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, per il comportamento da questi tenuto nei confronti degli avversari, prima e dopo l’espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcetto San Severino, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad allontanare da sé i giocatori avversari spingendoli via con le mani e, in un caso, appoggiando e spingendo il proprio capo contro quello di un avversario, senza mai però sferrare un vero e proprio colpo con la testa. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Aringolo, dopo essere stato espulso, colpì alla guancia un avversario con una testata di lieve entità e senza provocare alcuna conseguenza fisica. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Aringolo sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcetto San Severino, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Aringolo William. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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