COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POGGESE avverso sanzioni merito gara Villa Pigna – Poggese, del 26.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 94 del 1.2.2008 e 99 del 6.2.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POGGESE avverso sanzioni merito gara Villa Pigna – Poggese, del 26.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 94 del 1.2.2008 e 99 del 6.2.2008. Con decisioni pubblicate sui Com. Uff. indicati in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava all’A.S.D. Poggese la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per i fatti ascritti ad un proprio sostenitore nei confronti dell’Arbitro. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Rigutini Andrea, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica, inizialmente inflitta ad altro calciatore, per otto gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro prima e dopo l’espulsione. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Poggese, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. La Reclamante, deduceva che: - non vi sarebbe stata certezza assoluta dell’appartenenza del sostenitore alla Poggese, essendo peraltro la stessa Società ospitata, in un impianto sportivo ove si disputano contemporaneamente più incontri; - un proprio calciatore intervenne tempestivamente in aiuto dell’Arbitro, consentendone l’immediata liberazione; - l’Arbitro non sarebbe stato afferrato per il collo, ma, senza violenza alcuna, il sostenitore gli appoggiò le mani in aderenza al collo. Inoltre, sempre secondo la Reclamante, al Rigutini sarebbero stati ascritti fatti in realtà commessi in modo diverso e da altri. L’Arbitro, circondato da vari giocatori della Poggese che chiedevano chiarimenti, non venne colpito, ma solo urtato involontariamente alla coscia e non dal Rigutini. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro confermava il comportamento ascritto al sostenitore della Poggese, fugando ogni dubbio sulla sua appartenenza. Precisava altresì che il calciatore Rigutini, identificato con assoluta certezza, tentò più volte di farlo inciampare dandogli dei piccoli colpi alla caviglia, senza tuttavia usare violenza e senza fargli male. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la Reclamante ed il Direttore di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, i fatti ascritti al sostenitore, con assoluta certezza appartenente all’odierna Reclamante, risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del citato C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. Quanto al Rigutini, l’Arbitro, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha ridimensionato la gravità della sua condotta, escludendone concreti contenuti di violenza. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Poggese, così decide: • riduce ad € 200,00 (duecento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società; • riduce a cinque giornate di gara la squalifica del calciatore Rigutini Andrea. Ordina restituirsi la tassa reclamo
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