COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE di BARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO – ALTAMURA S.R.L. del 6 Gennaio 2008 (Reclamo della Società i ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di €. 150,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 10 Gennaio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE di BARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO - ALTAMURA S.R.L. del 6 Gennaio 2008 (Reclamo della Società i ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di €. 150,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 10 Gennaio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; rilevato che non sussiste l’addebito mosso alla Società ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO, attesa la estraneità del Dirigente di altra Società (Sig. NICOLA CASSANO della A.C. TRIGGIANO) che avrebbe aggredito verbalmente l’arbitro prima dell’inizio della gara (peraltro non più disputata per l’assenza della Società ALTAMURA S.R.L.) P.Q.M. D E L I B E R A accogliersi il reclamo proposto dalla Società ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO; revocarsi il provvedimento dell’ammenda di €. 150,00 inflitta dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n° 26 del 10 Gennaio 2008 ; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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