COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. 2006 ATLETICO NARCAO ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Udajossu / 2006 Atletico Narcao del 10.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. 2006 ATLETICO NARCAO ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Udajossu / 2006 Atletico Narcao del 10.02.2008. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a otto giornate di gara inflitta al giocatore Serpi Luca perché ritenuto responsabile di aver colpito un avversario con dei violenti pugni sul volto. La società 2006 Atletico Narcao sostiene che il proprio tesserato è stato minacciato da due avversari e che alla discussione che è derivata faceva seguito una aggressione allo stesso che reagiva, per difendersi, dimenandosi. La Commissione, letti gli atti e constatato che la reclamante, nel proporre l’atto, ha osservato la vigente normativa, rileva quanto segue. In effetti il giocatore Serpi Luca, sulla base di quanto riportato sul referto arbitrale e nell’allegato supplemento, ha posto in essere un’azione violenta nei confronti di un avversario scambiando con questo pugni al volto. Dal rapporto non risulta che lo scambio di pugni abbia portato conseguenze ai due atleti i quali, dopo essere stati espulsi, lasciavano il campo immediatamente. Da ciò si desume con molta chiarezza che il fatto antiregolamentare va riferito al disposto di cui all’art.19, punto 4, lettera b) e non all’art. 19, punto 4, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, come erronemanete riportato dal Giudice Sportivo nella delibera di cui al C.U. n° 27 del 13 febbraio 2008. Per quanto sopra, la Commissione ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado sia eccessivo e comunque ingiusto quando posto in relazione con il reale accadimento dei fatti. Il caso di specie trova la sua collocazione nella succitata norma, eppertanto deve essere giudicato sulla base di quanto riportato sul C.G.S., al quale non ci si può sottrarre proprio perché il giudice, di qualunque grado, è totalmente ad esso soggetto. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Serpi Luca a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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