COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMI: U.S.D. NISCEMI (CL) Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatore GAZZIERO Antonino – Gara USD NISCEMI – AS BELVEDERE C.G. del 27 gennaio 2008. Procedimento 140/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.ite sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMI: U.S.D. NISCEMI (CL) Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatore GAZZIERO Antonino – Gara USD NISCEMI – AS BELVEDERE C.G. del 27 gennaio 2008. Procedimento 140/A Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. USD NISCEMI ha chiesto la assegnazione della gara a proprio favore, assumendo che la consorella avrebbe utilizzato il calciatore indicato in oggetto in posizione irregolare perché sottoposto a squalifica per due giornate, una delle quali non scontata a seguito di mancata omologazione della gara del 06.01.2008, disputata dalla Soc. Belvedere C.G. contro il Noto. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara osserva che in effetti il calciatore in argomento è stato oggetto di squalifica per due gare, la prima delle quali è stata scontata in occasione della gara disputata dalla propria Società contro il San Gregorio in data 16.12.07. La seconda giornata andava invece scontata in occasione della successiva gara disputata dalla medesima Società contro il Noto in data 06.01.08. Poiché in ordine a tale gara vi è pendente relativo giudizio non ancora conclusosi, si deve ritenere che il calciatore in argomento era legittimato a partecipare alla gara reclamata. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma , C.G.S., le squalifiche inflitte ai tesserati si intendono scontate in quelle gare che hanno determinato un valido risultato agli effetti della classifica, e non sono state successivamente annullate con provvedimento decisorio definitivo, nel qual caso la squalifica va scontata nella prima gara successiva alla pubblicazione della decisione definitiva. Alla data della gara reclamata, quindi, non essendo nelle more intervenuto provvedimento definitivo in ordine alla gara del 06.01.2008, sopra citata, il calciatore in argomento risulta avere pieno titolo a prendere parte alla gara oggi in esame. Pertanto il reclamo come sopra proposto deve essere rigettato. Per le superiori premesse, D E L I B E R A Di rigettare il reclamo come sopra proposto.
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