COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare G.S.D. ENNA CALCIO (EN) – Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatore AGOZZINO RICCARDO – Gara AKRAGAS – ENNA del 20 gennaio 2008. Campionato Allievi Regionali- Procedimento 55/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare G.S.D. ENNA CALCIO (EN) - Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatore AGOZZINO RICCARDO – Gara AKRAGAS – ENNA del 20 gennaio 2008. Campionato Allievi Regionali- Procedimento 55/B Con reclamo ritualmente proposto la GSD ENNA CALCIO lamenta che la Soc. Akragas, nella gara emarginata, avrebbe utilizzato il calciatore in oggetto in posizione irregolare, avendo lo stesso partecipato a più della metà delle gare disputate dalla sua prima squadra militante nel campionato di eccellenza. Chiede pertanto assegnarsi la punizione sportiva della perdita della gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali risulta l’effettivo utilizzo del calciatore in argomento; acquisita idonea documentazione dalla quale si evince che il Sig. Agozzino Riccardo è stato utilizzato dalla Soc. Akragas in numero nove gare rispetto alle diciotto già disputate dalla stessa nel campionato di eccellenza; poiché tale numero non è superiore alla metà di quelle disputate, l’Agozzino poteva essere validamente utilizzato nel campionato inferiore. Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Decidente che il calciatore in oggetto aveva pieno titolo a partecipare alla gara reclamata, per cui va disatteso e rigettato il reclamo proposto. P.T.M. DELIBERA Di rigettare il reclamo come sopra proposto, con addebito della tassa di € 130,00, non versata.
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