COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare MADONIE P.G. (PA) Avverso squalifica calciatori Pantina G. e Rimicci per tre giornate pewr il Dirigente Anselmo G. fino al 05 febbraio 08 e dell’assistente dell’Arbitro Di Fina fino al 25 febbraio 08- squalifica calciatori Aiosa G. e Pace Giuseppe per una giornata- Gara Madonie P.G.-Grotte del 27/01/08 Campionato Seconda Categoria –C.U. N.37del 30/01/08 Procedimento 142/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare
MADONIE P.G. (PA) Avverso squalifica calciatori Pantina G. e Rimicci per tre giornate pewr il Dirigente Anselmo G. fino al 05 febbraio 08 e dell’assistente dell’Arbitro Di Fina fino al 25 febbraio 08- squalifica calciatori Aiosa G. e Pace Giuseppe per una giornata- Gara Madonie P.G.-Grotte del 27/01/08 Campionato Seconda Categoria –C.U. N.37del 30/01/08
Procedimento 142/A
Con appello ritualmente proposto la società Madonie P.G. propone ricorso per i calciatori e dirigenti in epigrafe ritenendo eccessivi i provvedimenti adottati dal Giudice di 1° Grado, affermando che i propri tesserati hanno avuto un comportamento normale male interpretato dal Direttore di Gara, e chiede l’annullamento delle sanzioni o in subordine una riduzione delle stesse.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara osserva:
Gli addebiti statuiti in 1° Grado dei calciatori e dei dirigenti interessati, trovano piena conferma nelle risultanze degli atti di gara e quindi vanno confermati;
per i calciatori Aiosa G. e Pace G. il ricorso non è impugnabile cosi come stabilito dall’Art.45 comma 3 del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello e di addebitare la tassa reclamo in Euro 130,00 non versata
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