COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare ASD Calcio Canicatti (Ag) Avverso Squalifica Calciatore Quagliardo per tre giornate- calciatore Bonfatto C. fino al 30/04/08- inibizione del Dirigente Agati A. fino al 31/03/08 e Dirigente Ficarra D. fino al 15/03/08 – Coppa Italia Promozione – Gara Riviera Marmi- Calcio Canicatti del 23/01/08 – C.U. N.37 del 30/01/08 Procediemto145/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare
ASD Calcio Canicatti (Ag) Avverso Squalifica Calciatore Quagliardo per tre giornate- calciatore Bonfatto C. fino al 30/04/08- inibizione del Dirigente Agati A. fino al 31/03/08 e Dirigente Ficarra D. fino al 15/03/08 – Coppa Italia Promozione – Gara Riviera Marmi- Calcio Canicatti del 23/01/08 – C.U. N.37 del 30/01/08
Procediemto145/A
Con appello ritualmente proposto la società ASD calcio Canicatti propone ricorso per i calciatori e i dirigenti in epigrafe,ritenendo eccessivo il provvedimento adottato dal Giudice di 1°Grado, pur riconoscendo che i propri tesserati hanno avuto degli atteggiamenti polemici e irriguardosi sia nei confronti del Direttore di Gara sia nei confronti dei calciatori avversari, pertanto chiede una riforma dei provvedimenti
impugnati.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara osserva:
Gli addebiti statuiti in 1° Grado dei calciatori e dei dirigenti interessati trovano piena conferma nelle risultanze degli atti di gara. Va però annotato che per quanto attiene il calciatore Bonfatto Calogero la condotta censurata, dallo stesso assunta, può essere inquadrata negli altrettanti comportamenti sanzionati e pertanto va determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare fino al 31/03/08 la squalifica del calciatore Bonfatto Calogero;
Confermare quanto statuito in 1° grado per il resto;
Senza addebito di tassa
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