COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 160 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Brontolone Antonio per tre gare.( C.U. n. 32 del 31/01/2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 21/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 160 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Brontolone Antonio per tre gare.( C.U. n. 32 del 31/01/2008.) A metà del secondo tempo della gara Castelfranco Stella Rossa – Pietrasanta, valevole per il campionato Eccellenza, il calciatore in oggetto colpiva a gioco fermo un avversario con uno schiaffo al volto. Per tale motivo veniva espulso dal campo. Successivamente veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso tale provvedimento del G.S. propone reclamo la società Castelfranco Stella Rossa . La reclamante sostiene che il comportamento del proprio tesserato sia riconducibile ad un atto difensivo, rispetto al comportamento aggressivo del calciatore avversario. In buona sostanza si afferma che il calciatore in questione, durante una fase di gioco, veniva travolto da un calciatore avversario. Entrambi cadevano per terra rimanendo avvinghiati. Per liberarsi dalla stretta dell’avversario, che lo colpiva con alcuni schiaffi, aveva una reazione che lo portava ad afferrare il volto del medesimo per evitare di continuare ad essere colpito. Pertanto in considerazione del fatto che il comportamento del proprio tesserato è qualificabile come mera reazione, la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Alla luce delle affermazioni espresse in sede di reclamo questa C.D. non può che confermare la sanzione del G.S. Infatti la reclamante non nega che il proprio tesserato abbia colpito un avversario a gioco fermo ma cerca una giustificazione, sottolineando come si sia trattato soltanto di un comportamento meramente difensivo. Ma che si sia trattato di una reazione ad un comportamento poco corretto di un avversario emerge anche dal rapporto arbitrale. Pertanto anche il G.S. ne ha tenuto conto, sanzionando il calciatore in questione con una squalifica per tre gare, che rappresenta il minimo edittale per i comportamenti violenti nei confronti di calciatori avversari. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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