COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Rizzuto Valentino, Presidente pro- tempore della società A.C. Città di Castello; _ Sig. Migliorati Bruno, Presidente pro-tempore U.S. Tiferno Castello Calcio; _ Sig. Coltrioli Enzo, Presidente pro-tempore U.S. Tiferno Castello Calcio; _ società A.C. Città di Castello Srl SSD; _ società U.S. Tiferno Castello Calcio. per rispondere: della violazione degli articoli 31, 95 e 96 delle N.O.I.F. nonché art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Rizzuto Valentino, Presidente pro- tempore della società A.C. Città di Castello; _ Sig. Migliorati Bruno, Presidente pro-tempore U.S. Tiferno Castello Calcio; _ Sig. Coltrioli Enzo, Presidente pro-tempore U.S. Tiferno Castello Calcio; _ società A.C. Città di Castello Srl SSD; _ società U.S. Tiferno Castello Calcio. per rispondere: della violazione degli articoli 31, 95 e 96 delle N.O.I.F. nonché art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. F A T T O Con comunicato ufficiale nr.25/D del 4 maggio 2007, la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. E’ presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Visto il deferimento da parte della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. nei confronti della A.C. Città di Castello Srl nonché dei Signori Valentino Rizzuto e Coltrioli Enzo per la violazione degli artt. 31, 95 e 96 delle NOIF nonché dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che dalla disamina degli atti emerge in maniera inconfutabile la responsabilità degli incolpati per le violazioni loro ascritte; P.Q.M. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: •ai signori Rizzuto Valentino e Coltrioli Enzo la inibizione per mesi tre a ciascuno di loro; •alla società A.C. Città di Castello Srl l’ammenda di €. 2.000,00; - cu 68/1966 - La Commissione preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti ed il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., ai sensi dell’art.23 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: •alla società Tiferno Castello Calcio la sanzione dell’ammenda nella misura di €. 700,00; •al signor Migliorati Bruno, Presidente della U.S. Tiferno Castello Calcio la sanzione dell’inibizione per mesi uno. - - - Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Bazzurri Marcello, allenatore società Vis Casa del Diavolo; _ Sig. Ruggeri Jacopo, calciatore tesserato A.S.D. Gualdo Calcio; _ società G.S. Vis Casa del Diavolo; _ società A.S.D. Gualdo Calcio; per rispondere: •il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo colpito un calciatore della squadra avversaria; •il secondo della violazione dell’art. 27 dello Statuto FIGC, previgente oggi trasfuso nell’art. 30 dello Statuto, avendo attivato la giurisdizione ordinaria senza ottenere la preventiva autorizzazione dedl Consiglio Federale; •la terza della violazione dell’art.2 comma 4, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio allenatore; •la quarta della violazione dell’art.2 comma 4, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio calciatore; F A T T O Con atto nr. 1153/534pf06-07/SP/en del 09 novembre 2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. E’ presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. - cu 68/1967 - Preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti ed il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., ai sensi dell’art.23 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l’applicazione del predetto accordo comminando conseguentemente le seguenti sanzioni e precisamente a: •all’’A.S.D. Gualdo Calcio la sanzione dell’ammenda nella misura di €. 100,00; •nei confronti del Sig. Bazzurri Marcello la sanzione della squalifica di un mese; •alla Vis Casa del Diavolo la sanzione dell’ammenda nella misura €. 500,00. E contemporaneamente visto il deferimento da parte della Procuratore Federale della F.I.G.C. relativamente alla posizione del calciatore Ruggeri Jacopo; rilevato che dagli atti del giudizio emerge in maniera indiscutibile la violazione da parte del suddetto calciatore della clausola compromissoria di cui all’art.27 dello Statuto, avendo il suddetto presentato querela nei confronti di un altro tesserato senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale; delibera di infliggere al suddetto calciatore Ruggeri Jacopo la sanzione della squalifica per una giornata di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it