COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GABELLETTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – GABELLETTA DISPUTATA IL 03.02.2008 AD ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G. E S., DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GABELLETTA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ORTANA - GABELLETTA DISPUTATA IL 03.02.2008 AD ORTE (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G. E S., DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA CALCIATORE RACCOGLI MARCO FINO AL 14.03.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara,
seppur regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti ufficiali di gara si evince il comportamento violento, anche se provocato, tenuto
dal calciatore Raccogli Marco sfociato in una reazione smisurata che ha provocato danni
fisici al calciatore avversario.
Ciò posto, la sanzione comminata dal G.S. è da ritenere congrua rispetto ai fatti e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma integralmente l’impugnata decisione del
G.S.
•ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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