COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – GABBELLETTA DISPUTATA IL 03.02.2008 AD ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G. E S., DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA - GABBELLETTA DISPUTATA IL 03.02.2008 AD
ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G. E S., DEL GIORNO 06.02.2008
PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA CALCIATORE PESCIAROLI FEDERICO FINO AL 24.02.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara,
seppur regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Pesciaroli Federico ha rivolto ad un
avversario frasi altamente offensive provocando la violenta reazione di quest’ultimo, a sua
volta sanzionato dal G.S.
Ciò posto, la sanzione comminata dal G.S. è da ritenere congrua rispetto ai fatti e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma integralmente l’impugnata decisione del
G.S.
•ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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