COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°85 del 20/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/01/2008 ROSARNO – F.C.TURRIS 1944 A.S.D.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°85 del 20/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/01/2008 ROSARNO – F.C.TURRIS 1944 A.S.D. Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C. Turris 1944 A.s.d. OSSERVA la F.C. Turris 1944 A.s.d. chiede la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 17, comma IV, lettera C del C.G.S.. A sostegno del reclamo la F.C. Turris 1944 A.s.d. deduce, in punto di fatto, che l'infortunio occorso al calciatore del Rosarno, signor Cambria Antonino, in occasione della realizzazione della rete da parte del medesimo - infortunio a seguito del quale la gara era stata sospesa per venticinque minuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza - aveva determinato nei calciatori di entrambe le squadre un clima di tensione e di paura tale da influire sul regolare svolgimento della gara. * * * * Il reclamo della F.C. Turris 1944 A.s.d. è infondato. Deve in via preliminare rilevarsi che fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso sostanzialmente sulla fisionomia della competizione, sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate. Orbene, l'episodio che ne occupa non ha certamente determinato alcuna irregolarità, almeno nel senso che va dato all'espressione "regolare svolgimento di una gara" di cui al primo comma dell'art. 17 del C.G.S., posto che, sulla base della considerazione innanzi esposta, una gara deve considerarsi regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche se nel corso della sua durata si verifichino situazioni, anche gravi, che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono però sulla sua sostanziale regolarità. E' il caso degli infortuni, delle espulsioni, delle pressioni del tifo e di tante altre situazioni che, pur incidendo sull'andamento della gara, rientrano pur sempre nella fisiologia della stessa. Argomentando diversamente si perverrebbe alla conclusione che ogni anomalia rispetto allo schema teorico del gioco del calcio ne compromette la regolarità per avere influito sul suo svolgimento e che ogni gara che faccia registrare anche una modesta incongruenza è irregolare. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla F.C. Turris 1944 A.s.d. e, conseguentemente, di addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Rosarno - F.C. Turris 1944 A.s.d. : 1 -0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it