COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 20/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 08/12/2007 SALUZZO – LAVAGNESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 20/02/2008
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 08/12/2007 SALUZZO - LAVAGNESE
Il Giudice Sportivo,
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°37 del 12/12/2007:
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Lavagnese e con il quale si deduce che la Società Saluzzo ha impiegato un calciatore fuori quota, nato il 06/07/1986, invocandosi per l’effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta Società;
- Rilevato che, come si evince dagli atti ufficiali, la Società Saluzzo ha schierato inizialmente il calciatore SCARPINO MARIO, indicato in distinta, nato il 06/07/1986.
- Da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. è emerso che il suddetto calciatore in effetti è nato il 5 luglio 1988 e tesserato per la società Saluzzo dal 14/09/2005 – matricola 4056787.
- Pertanto alla luce di quanto sopra riportato il calciatore SCARPINO MARIO ha partecipato alla gara in oggetto avendone pieno titolo. Infatti l’errata segnalazione sulla distinta ha indotto la reclamante a richiedere la vittoria a tavolino e quindi si delibera di non addebitare la tassa di reclamo.
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo;
2) Di convalidare il risultato conseguito sul campo SALUZZO – LAVAGNESE 1-1