COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPAL LANCIANO AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. (INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARFISI BRUNO E BUSSOLI CLAUDIO FINO AL 30.06.2008; ALL’ALLENATORE GIOVANNELLI GIUSEPPE FINO AL 31.3.2008; AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / SAN SALVO DISPUTATA IL 13/1/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (C.U. n° 36 DEL 17/1/08 – C.R.A. – L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPAL LANCIANO AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. (INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARFISI BRUNO E BUSSOLI CLAUDIO FINO AL 30.06.2008; ALL’ALLENATORE GIOVANNELLI GIUSEPPE FINO AL 31.3.2008; AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / SAN SALVO DISPUTATA IL 13/1/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (C.U. n° 36 DEL 17/1/08 – C.R.A. – L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Spal Lanciano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere i dirigenti della stessa società tenuto u comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che gli stessi dirigenti si erano limitati a protestare vivacemente nei confronti del direttore di gara ma che, in realtà, non vi sarebbero state le ingiurie e le minacce riferite dall’arbitro. Questi, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo di essere stato fatto oggetto di offese ed ingiurie. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta in considerazione della non particolare gravità dei fatti accaduti che si sono concretizzati nelle ingiurie e nelle minacce ribadite dal direttore di gara. Anche la sanzione dell’ammenda appare meritevole di riduzione, in considerazione del campionato di pertinenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta ai dirigenti Marfisi Bruno e Bussoli Claudio fino al 31.3.2008, e quella inflitta all’allenatore Giovannelli Giuseppe fino al 28.2.2008, nonché l’ammenda ad € 200,00. Disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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