COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CAMPO PER N° DUE GARE; OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI; AMMENDA € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. ANCARANO / VIGOR ‘88 DISPUTATA IL 27/1/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. n° 39 DEL 31/1/08, C.R.A. – L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CAMPO PER N° DUE GARE; OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI; AMMENDA € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. ANCARANO / VIGOR ‘88 DISPUTATA IL 27/1/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. n° 39 DEL 31/1/08, C.R.A. – L’AQUILA). Con appello spedito il 13.2.2008 e pervenuto al competente C.R.A. – F.I.G.C. L.N.D. il 14.2.2008, la società A.S.D. Ancarano, premesso di avere inoltrato a questa Commissione un precedente ricorso in data 5.2.2008 con raccomandata destinata alla Commissione Disciplinare del C.R.A. – F.I.G.C., ma indirizzata erroneamente alla località Ancorano (Teramo), allegando l’originale dello stesso ricorso, ha chiesto accogliersi le richieste contenute nella raccomandata del 5.2.2008 e, quindi, revocarsi le sanzioni inflitte o, comunque, ridurre le stesse. Ha dedotto l’appellante che tali sanzioni dovevano essere considerate sproporzionate in quanto i presunti sostenitori si sarebbero limitati a contestare l’operato del direttore di gara senza mettere a repentaglio la sua incolumità, né a causare danni alla sua autovettura. Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto inoltrato a questa Commissione solo in data 13.2.2008, con raccomandata n° 12450635038/3, allorché erano abbondantemente scaduti i termini di cui agli artt. 33, comma 5, 38, comma 2 e 46, comma 1, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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