COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE A.C. PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – SOCIETÀ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DI:
- Sig. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE A.C. PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, C.G.S.;
- SOCIETÀ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S.
La C.D.T., letto l’atto di deferimento; sentita la società, rappresentata dal suo legale, nella seduta del
10.12.2007; rilevato che il Sig. Procuratore Federale ha deferito, in data 7 settembre 2007, su attivazione
della Corte di Giustizia Federale, in ragione delle espressioni contenute nel testo del relativo ricorso,
avverso la delibera della Commissione Disciplinare (come allora denominata) del C.R. Campania,
pubblicata sul C.U. n. 105 del 26.05.2007: 1) il sig. Ludovico Cafasso, presidente della società Pianura, per
rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contestato, con giudizio ironico, presunte
anomalie nella stesura del rapporto dei Commissari di Campo, in occasione della gara di play-off del 15
maggio 2007, Pianura / Internapoli del Campionato di Eccellenza; 2) la medesima società, per violazione
dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla richiamata condotta
antiregolamentare del suo presidente. La C.D.T., ritenendo di dover procedere in relazione a quanto
contestato, ha rifissato l’udienza di discussione per il 10 dicembre 2007. In tale data, dopo aver constatato
la regolarità delle notifiche ed aver preso atto delle dichiarazioni depositate, dal rappresentante legale della
società, in sede di audizione, ha successivamente acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella
persona del rappresentante, avv. Leonardo Cotugno. Le conclusioni della Procura Federale si sostanziano
come appresso indicato: inibizione per il presidente, sig. Ludovico Cafasso, per mesi tre; per la società
Pianura, ammenda di euro 500,00 (cinquecento). La C.D.T. ritiene che rientri nei diritti di una società
ricorrente l’utilizzo di espressioni di critica, finalizzata alla salvaguardia delle proprie ragioni, purché non
offensive. Di conseguenza, sia il presidente della società deferita, sia essa medesima, per responsabilità
diretta, devono essere sanzionati, ad avviso di questa C.D.T., con una pena corrispondente all’effettiva
gravità delle espressioni contestate. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere l’inibizione per giorni venti a carico del sig. Ludovico Cafasso, presidente della società
Pianura; di sanzionare la società Pianura con la diffida.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE A.C. PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – SOCIETÀ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S."