COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE A.C. PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – SOCIETÀ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - Sig. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE A.C. PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; - SOCIETÀ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S. La C.D.T., letto l’atto di deferimento; sentita la società, rappresentata dal suo legale, nella seduta del 10.12.2007; rilevato che il Sig. Procuratore Federale ha deferito, in data 7 settembre 2007, su attivazione della Corte di Giustizia Federale, in ragione delle espressioni contenute nel testo del relativo ricorso, avverso la delibera della Commissione Disciplinare (come allora denominata) del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 105 del 26.05.2007: 1) il sig. Ludovico Cafasso, presidente della società Pianura, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contestato, con giudizio ironico, presunte anomalie nella stesura del rapporto dei Commissari di Campo, in occasione della gara di play-off del 15 maggio 2007, Pianura / Internapoli del Campionato di Eccellenza; 2) la medesima società, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla richiamata condotta antiregolamentare del suo presidente. La C.D.T., ritenendo di dover procedere in relazione a quanto contestato, ha rifissato l’udienza di discussione per il 10 dicembre 2007. In tale data, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche ed aver preso atto delle dichiarazioni depositate, dal rappresentante legale della società, in sede di audizione, ha successivamente acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella persona del rappresentante, avv. Leonardo Cotugno. Le conclusioni della Procura Federale si sostanziano come appresso indicato: inibizione per il presidente, sig. Ludovico Cafasso, per mesi tre; per la società Pianura, ammenda di euro 500,00 (cinquecento). La C.D.T. ritiene che rientri nei diritti di una società ricorrente l’utilizzo di espressioni di critica, finalizzata alla salvaguardia delle proprie ragioni, purché non offensive. Di conseguenza, sia il presidente della società deferita, sia essa medesima, per responsabilità diretta, devono essere sanzionati, ad avviso di questa C.D.T., con una pena corrispondente all’effettiva gravità delle espressioni contestate. P.Q.M. DELIBERA di infliggere l’inibizione per giorni venti a carico del sig. Ludovico Cafasso, presidente della società Pianura; di sanzionare la società Pianura con la diffida.
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