COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PORTICI 1906 – GARA VIRTUS BAIA / PORTICI 1906 DEL 16.12.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PORTICI 1906 – GARA VIRTUS BAIA / PORTICI 1906 DEL 16.12.2007 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo della società Portici 1906, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo fax, in data 2 gennaio 2008 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 50 del 20 dicembre 2007, nel quale sono state riportate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Portici 1906; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it