COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PORTICI 1906 – GARA VIRTUS BAIA / PORTICI 1906 DEL 16.12.2007 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PORTICI 1906 – GARA VIRTUS BAIA / PORTICI 1906 DEL 16.12.2007 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo della società Portici 1906, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta al proprio
tesserato dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile.
Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo fax, in data 2 gennaio 2008 e, dunque, oltre il termine prescritto
dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 50
del 20 dicembre 2007, nel quale sono state riportate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la
società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Portici 1906; dispone l’addebito della
tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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