COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA REAL TERZIGNO / NUOVA GAUDIANA DEL 16.12.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA REAL TERZIGNO / NUOVA GAUDIANA DEL 16.12.2007 – 1^
CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Real Terzigno, in ordine alla squalifica per tre gare inflitta al
calciatore Di Napoli Salvatore, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dalla lettura del referto arbitrale,
fonte di prova piena e privilegiata nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, emerge con assoluta
chiarezza il comportamento gravemente lesivo del nominato calciatore. Alla luce della considerazione
esposta e valutata assolutamente congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Real Terzigno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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