COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Tanagro Gregoriana, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati Menza Massimo e Pacelli Vito, dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è infondato. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, si evince, con assoluta chiarezza espositiva, che il calciatore Pacelli Vito, a fine gara, chiedeva all’arbitro di non menzionare l’ammonizione sul rapporto di gara, mentre, per il calciatore Menza Massimo, che colpiva a gioco fermo un avversario, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Tanagro Gregoriana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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