COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPACCIO CALCIO 2005 – GARA CAPACCIO CALCIO 2005I / ATLETIK DEL 16.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CAPACCIO CALCIO 2005 – GARA CAPACCIO CALCIO 2005I / ATLETIK DEL 16.12.2007 –
2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Capaccio Calcio 2005, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte, ai
tesserati Pecora Fabrizio e Rossi Enzo, dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, sentita la
società, nella persona del proprio presidente, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dagli atti ufficiali di
gara, emerge, con assoluta chiarezza la condotta grave dei due calciatori della società reclamante, i quali
hanno posto in essere un comportamento gravemente lesivo dei canoni di comportamento in campo e
giustamente sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Capaccio Calcio 2005; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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