COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente, appare opportuno disporre lo stralcio in ordine al reclamo proposto dalla società Club Capodrise C5, con riferimento, in particolare, alla perdita della gara in epigrafe a carico di entrambe le società, nonché all’ammenda di euro 250,00 inflitta ad entrambe le società. Di contra, è possibile sin d’ora decidere sulla squalifica per quattro gare effettive, disposta a carico del calciatore Costantino Alessandro. Invero, il reclamo, limitatamente alla posizione disciplinare del calciatore Costantino, appare infondato, in quanto, dagli atti ufficiali di gara, si evince, senza ombra di dubbio, che il nominato calciatore ebbe a colpire, con un pugno, un avversario. La condotta, inequivocabilmente violenta, deve essere sanzionata così come correttamente ha stabilito il Giudice Sportivo Territoriale . P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Club Capodrise C5, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica al calciatore su menzionato; rinvia le decisioni, di cui agli altri aspetti del reclamo della società Club Capodrise C5, alla riunione del 14 gennaio 2008, in ordine alla quale la società reclamante, che ha presentato rituale richiesta di essere sentita, deve intendersi formalmente invitata, senza ulteriore avviso, per le ore 17,00.
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