COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. TURCO LUCIANO (dirigente della società ASD Serre) – art. 1, comma 3, C.G.S.; – Sig. GUARNACCIO PASQUALE (calciatore tesserato a favore della società A.S.D. Serre) – art. 1, comma 3, C.G.S.; – SOCIETÀ A.S.D. SERRE – art. 4, comma 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - Sig. TURCO LUCIANO (dirigente della società ASD Serre) – art. 1, comma 3, C.G.S.; - Sig. GUARNACCIO PASQUALE (calciatore tesserato a favore della società A.S.D. Serre) – art. 1, comma 3, C.G.S.; - SOCIETÀ A.S.D. SERRE – art. 4, comma 2, C.G.S. La C.D.T., letto l’atto di deferimento N. 811/787/pf06-07/SP/en ed, in particolare, la contestazione n.006/07PF/CDT/mp del 1° dicembre 2007, nei confron ti di Turco Luciano, dirigente dell’A.S.D. Serre, Guarnaccio Pasquale, calciatore tesserato a favore dell’A.S.D. Serre, entrambi deferiti ex art. 1, comma 3, C.G.S., e della società A.S.D. Serre, deferita per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2; - considerato che il deferimento fa riferimento a mancata presentazione alla convocazione dell’Ufficio Indagini (come, all’epoca dei fatti, era denominato l’Organo della Giustizia Sportiva) della F.I.G.C., in assenza di giustificazione; - rilevato, invece, che per una prima convocazione, in data 28 aprile 2007, manca la prova della ricezione del telegramma di convocazione, mentre per la seconda convocazione, del 9 maggio 2007, risultano fornite, dai tesserati Turco e Guarnaccia, tempestive giustificazioni in ordine alle loro impossibilità a comparire; - ritenuto, pertanto, che il fatto, come contestato, non sussiste; - valutato che, conseguentemente, non è neppure configurabile la responsabilità oggettiva della società, come contestata. P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere i sigg. Turco Luciano, Guarnaccia Pasquale e la società A.S.D. Serre dagli addebiticontestati.
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