COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANTA MARIA A VICO – GARA AUDAX SALERNO / REAL SANTA MARIA A VICO DEL 30.09.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL SANTA MARIA A VICO – GARA AUDAX SALERNO / REAL SANTA MARIA A VICO
DEL 30.09.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, inoltrato dalla società Real S. Maria a Vico in merito alla posizione irregolare del
calciatore Genovese Francesco, nato il 2.02.1977 ed indicato, nella distinta ufficiale, con il n. 10, in
occasione della gara Audax Salerno / Real S. Maria a Vico del 30.09.2007; tanto premesso, rileva che il
calciatore in parola era stato gravato da squalifica per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni,
quale tesserato della società Real Bellizzi, come dal C.U. n. 99 del 4.05.2007, pag. 2507, del C.R.
Campania; che egli era stato utilizzato dalla società medesima, senza averne titolo, nella gara ufficiale
immediatamente successiva (Montecorvino Pugliano – Real Bellizzi del 5.05.2007, ultima del Campionato
2006/2007); che, dunque, il calciatore non aveva scontato la giornata di squalifica a suo carico; che egli
avrebbe dovuto, di conseguenza, scontare la giornata di squalifica in occasione della prima gara ufficiale
del Campionato 2007/2008, ovvero quella di cui al reclamo in esame; che, viceversa, egli è stato
indebitamente utilizzato, dalla società Audax Salerno, alla quale era stato trasferito dalla società Real
Bellizzi, in occasione della gara del 30.09.2007. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Santa Maria a Vico, di infliggere, a carico della
società Audax Salerno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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