COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERAJON– GARA HERAJON / FUTANI CLUB DEL 23.12.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO HERAJON– GARA HERAJON / FUTANI CLUB DEL 23.12.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Herajon, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice
Sportivo Territoriale, a carico del proprio tesserato Cerullo Marco, per la gara in epigrafe, rileva che il
reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo plico raccomandata, in data 9 gennaio
2008 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2007 del C.R. Campania, nel quale sono
state riportate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come
dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Herajon; dispone l’addebito della
tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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