COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE– GARA COMP. MARIGLIANESE / V. OTTAVIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE– GARA COMP. MARIGLIANESE / V. OTTAVIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Comprensorio Mariglianese, in ordine alla sanzioni disciplinari inflitte, dal Giudice Sportivo Territoriale, ai propri tesserati Esposito Cesare ed Allocca Francesco, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo plico raccomandato, in data 5 gennaio 2008, e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2007 del C.R. Campania, nel quale sono state riportate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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